Cassazione Civile, Ordinanza n. 09755/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace contro un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Varese ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del TUI. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione, ritenendo legittimo l'ordine espulsivo perché fondato sul diniego di protezione speciale, impugnato separatamente davanti al Tribunale, e aveva escluso rilievo alla mancata concessione del termine per la partenza volontaria. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della direttiva 2008/115/CE, dell'art. 8 CEDU e dell'art. 13 TUI, lamentando che il giudice di merito non aveva valutato la sua situazione personale e la pendenza della domanda di protezione speciale, nonché i suoi legami sociali in Italia; 2) violazione dell'art. 19 TUI, come modificato dal d.l. 130/2020, e omesso esame di fatti decisivi, per non avere il Giudice di pace verificato i motivi ostativi all'espulsione, anche in relazione al diritto alla vita privata e familiare; 3) nullità dell'ordinanza per motivazione apparente ai sensi degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., 115 e 116 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero e della Prefettura perché avvenuta con atto finalizzato solo alla partecipazione alla discussione orale, nel procedimento camerale di legittimità. Nel merito, ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo. Ha quindi cassato l'ordinanza del Giudice di pace e rinviato la causa al Giudice di pace di Varese in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, quando siano allegati motivi ostativi all'espulsione ex art. 19 TUI, il giudice deve compiere un sindacato incidentale e valutare caso per caso i divieti di espulsione, tenendo conto anche dei legami di vita privata e sociale in Italia ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 286/1998 (TUI)
costituisce la base del decreto di espulsione impugnato; la sua legittimità va riesaminata alla luce dei motivi ostativi dedotti nel giudizio di opposizione.
art. 19 d.lgs. n. 286/1998 (TUI)
impone al giudice di pace, se allegati, di esaminare i divieti di espulsione e di svolgere un sindacato incidentale sui motivi ostativi all'allontanamento.
Direttiva 2008/115/CE
richiede una valutazione caso per caso della misura espulsiva e della situazione personale dello straniero.
art. 8 CEDU
tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare; la Corte ne ricava rilevanza anche dei legami sociali e non solo familiari.
richiamato dal ricorrente come parametro della censura di nullità per motivazione apparente.
richiamato dal ricorrente come parametro della censura di motivazione apparente.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza di difetto di motivazione.
richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sull'erronea valutazione delle prove e della motivazione.
richiamato per l'aggiornamento dell'art. 19 TUI e della disciplina dei motivi ostativi all'espulsione.
richiamato per delimitare il testo dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis.
legge di conversione del d.l. n. 20/2023, rilevante per il testo temporale applicabile dell'art. 19 TUI.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione avverso un decreto di espulsione, se lo straniero allega motivi ostativi ai sensi dell'art. 19 TUI, il giudice di pace non può limitarsi a richiamare la pendenza di altri procedimenti, ma deve compiere un sindacato incidentale sui divieti di espulsione e motivare specificamente sulla loro sussistenza o insussistenza.
- La valutazione di espellibilità va compiuta caso per caso tenendo conto non solo dei vincoli familiari, ma anche della durata del soggiorno, dei legami con il Paese d'origine e dei legami di vita privata e sociale maturati in Italia, in coerenza con l'art. 8 CEDU e con la direttiva 2008/115/CE.
- La tutela convenzionale del diritto alla vita privata e familiare non ammette una rigida separazione tra dimensione familiare e dimensione sociale della persona: anche i legami sociali possono incidere sulla verifica dei presupposti dell'espulsione.
- Nel procedimento camerale di legittimità, la parte intimata deve costituirsi con controricorso tempestivo e non mediante semplice atto per la partecipazione alla discussione orale; altrimenti la costituzione è inammissibile.
- Quando l'accoglimento dei primi motivi rende superfluo l'esame delle ulteriori censure, il motivo residuo resta assorbito e la causa va rinviata al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati.
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