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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34124/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presso il distaccamento locale dell’aeroporto di Bologna, aveva eseguito un sequestro probatorio di prodotti e il pubblico ministero lo aveva convalidato il 12 febbraio 2026, ipotizzando inizialmente il reato di cui all’art. 474 c.p. Il Tribunale di Bologna, decidendo sull’impugnazione contro la convalida, aveva ricondotto il fatto all’art. 473, comma 2, c.p., relativo alla contraffazione o all’uso di disegni o modelli industriali. L’indagata ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che i prodotti non recavano marchi contraffatti, che Bottega Veneta non era titolare di marchi registrati e che la mera importazione dei beni non integrava la contraffazione o l’uso contemplati dall’art. 473, comma 2, c.p.; ha inoltre contestato di aver partecipato alla contraffazione o di aver fatto uso dei modelli. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e nullità dell’ordinanza, sostenendo che il Tribunale non si era limitato a riqualificare giuridicamente il medesimo fatto, ma aveva sostituito alla contestata introduzione nello Stato di prodotti con marchio contraffatto una condotta materialmente diversa, non consentita al giudice del riesame. Il difensore ha insistito per l’accoglimento con memoria; il Procuratore generale aveva concluso per l’inammissibilità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Sul primo, ha chiarito che nel riesame di un sequestro probatorio il giudice verifica l’astratta configurabilità del reato e l’idoneità degli elementi disponibili a giustificare ulteriori indagini, non la responsabilità penale dell’indagata né l’effettiva riconducibilità a lei della condotta. Il ricorso non contestava né l’astratta configurabilità dell’art. 473, comma 2, c.p. né l’idoneità del sequestro rispetto alle esigenze investigative. Sul secondo, ha escluso che il Tribunale avesse introdotto un fatto storico diverso: la riqualificazione si fondava su elementi già risultanti dagli atti d’indagine, in particolare dalla relazione tecnica di React BV e dal verbale di constatazione e sequestro, che richiamava trama, intreccio e modello delle borse e la verosimile corrispondenza con disegni e modelli industriali registrati. Si trattava quindi di una diversa qualificazione giuridica del fatto, non di una sua immutazione, operazione consentita al giudice del riesame nella fase delle indagini preliminari. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. La decisione è stata assunta il 3 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 473, comma 2, c.p.

    Tale impostazione non è condivisibile. Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di riesame di sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento all'idoneità degli elementi fondanti la notitia criminis a rendere proficuo l'espletamento di ulteriori indagini funzionali all'acquisizione di prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili in carenza della sottrazione del bene.

    La verifica del fumus nel riesame del sequestro probatorio riguarda l’astratta configurabilità del reato e la relazione tra gli elementi della notitia criminis e l’utilità investigativa del vincolo, non l’accertamento della responsabilità dell’indagato.

  • art. 474 c.p.

    Per costante giurisprudenza di questa Corte, la riqualificazione giuridica del fatto, da parte dal tribunale del riesame, in termini diversi da come contestato nell'incolpazione formulata dal pubblico ministero e recepita nel provvedimento genetico, non determina la mutazione dello stesso, né comporta l'illegittimità del provvedimento, conservando l'anzidetto giudicante, in una fase fluida come quella delle indagini preliminari, il potere-dovere di accedere, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta, all'inquadramento giuridico ritenuto più appropriato.

    Il giudice del riesame può attribuire agli elementi di fatto dedotti una qualificazione giuridica diversa da quella inizialmente prospettata, purché non modifichi il fatto storico e resti entro i limiti degli elementi disponibili.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    La Corte ha respinto le doglianze di violazione di legge proposte ai sensi delle lettere b) e c) dell’art. 606 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel riesame di un sequestro probatorio, il giudice verifica l’astratta configurabilità del reato ipotizzato e l’idoneità degli elementi disponibili a rendere utili ulteriori indagini, non la fondatezza dell’accusa nel merito né l’effettiva responsabilità dell’indagato.
  • La riqualificazione giuridica del fatto da parte del tribunale del riesame non comporta immutazione del fatto né illegittimità del provvedimento quando si fonda sugli elementi fattuali già dedotti e risultanti dagli atti d’indagine e non sostituisce a essi una diversa ricostruzione storica.
  • Nella fase delle indagini preliminari, il giudice del riesame può individuare, nei limiti degli elementi sottoposti alla sua valutazione, l’inquadramento giuridico ritenuto più appropriato anche se diverso da quello indicato nel provvedimento genetico.

Come è indicizzato

MaterieSequestro
RamiProcesso penale

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