Cassazione Penale, Sentenza n. 26614/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Borissova ha proposto istanza di revoca della confisca di alcuni immobili a Sofia, disposta nei confronti del coniuge Fausto Crostella ai sensi dell'art. 240-bis c.p. (ex art. 12-sexies d.l. 306/1992). Ha prodotto un atto di constatazione del 15/12/1998 che, secondo lei, dimostrerebbe che l'immobile era già edificato prima dell'inizio del rapporto con Crostella e che i beni erano di sua esclusiva pertinenza. Sostiene inoltre che, ai fini della nozione di "prova nuova", debba trovare applicazione l'art. 7, comma 2, legge n. 1423/1956 (o comunque i criteri della revisione ex art. 630 c.p.p.) e non l'art. 28 d.lgs. 159/2011.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso non meritevole di accoglimento, confermando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'istanza di revoca. Ha ritenuto che l'atto del 15/12/1998 non costituisca "prova nuova": era già citato nel decreto penale del 1999 e noto alla ricorrente; pertanto non emergeva impossibilità di produrlo prima. Inoltre il documento è risultato inidoneo a superare la presunzione di riconducibilità degli immobili a Crostella, anche in considerazione della vicinanza temporale della edificazione al matrimonio e dell'assenza di prova di redditi leciti maturati e utilizzati in Bulgaria. È stata richiamata la giurisprudenza consolidata che distingue rimedi a seconda che la confisca sia stata disposta in sede di cognizione o in sede esecutiva: qui la confisca è stata adottata in sede esecutiva e il rimedio principale del terzo è la revoca al giudice dell'esecuzione, ma la prova invocata deve essere effettivamente nuova o idonea a modificare il giudicato debole; nel caso concreto tali requisiti erano assenti.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen. (ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992)
Fondamento della confisca allargata applicata ai beni ritenuti riconducibili al condannato; la confisca può operare anche in sede esecutiva e colpisce beni fittiziamente intestati a terzi.
Rimedio di revocazione previsto per misure di prevenzione; la Corte osserva che tale rimedio non è trasferibile automaticamente alle confische di cui all'art. 240-bis ove non sia previsto espressamente dal richiamo normativo, per cui la sua applicabilità è limitata.
art. 7, comma 2, legge n. 1423/1956
Normativa invocata dalla ricorrente per la nozione di "prova nuova"; la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, ma qui non è decisiva perché il documento prodotto è stato ritenuto già conosciuto e valutato.
art. 630 e ss. cod. proc. pen.
Rimedio di revisione per sopravvenienza di prove nuove applicabile, secondo la giurisprudenza, alle confische disposte in sede di cognizione; non è il rimedio privilegiato quando la confisca è divenuta definitiva ed è stata applicata in esecuzione.
artt. 666, 667 e 676 cod. proc. pen.
Disciplinano il procedimento esecutivo e il ruolo del giudice dell'esecuzione; la revoca di provvedimenti adottati in sede esecutiva si inscrive nel regime del cosiddetto "giudicato debole" e richiede che la prova sia veramente nuova e idonea a incidere sul giudicato esecutivo.
art. 200 cod. pen. e art. 183-quater disp. att. c.p.p.
Richiamati in coordinamento per sostenere che la disciplina da applicare può essere quella vigente al tempo in cui la misura avrebbe potuto essere applicata nella sede di cognizione; la Corte però ritiene non decisiva tale prospettazione nel caso concreto.
Ordinanze e sentenze della giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 29022/2001 Derouach; Sez. U. n. 27421/2021; Sez. U. n. 43668/2022; Sez. II n. 16395/2024)
Forniscono i principi applicativi: distinzione tra confisca in cognizione e in esecuzione, ammissibilità dei rimedi straordinari, nozione di "prova nuova" e l'obbligo del contraddittorio in sede esecutiva; nelle pronunce recenti si è ribadito che il terzo può dedurre ogni elemento utile a dimostrare la propria effettiva titolarità.
Massime di principio
- Distinguere sempre se la confisca è stata disposta in sede di cognizione o in sede esecutiva: nel primo caso il rimedio straordinario è la revisione ex art. 630 c.p.p.; nel secondo la via principale è la revoca dal giudice dell'esecuzione nel quadro del "giudicato debole".
- Per essere considerata "prova nuova" la documentazione prodotta deve essere non soltanto nuova rispetto al giudicato, ma anche non conoscibile o non producibile con diligenza nelle precedenti fasi: atti già menzionati in precedenti provvedimenti o noti alla parte non sono di norma considerati nuovi.
- Il terzo che contesta una confisca allargata deve concentrarsi sul thema probandum della propria esclusiva titolarità e sulla concreta prova della provenienza lecita dei beni (ad es. redditi dichiarati e tracciabili nel paese d'origine).
- La temporalità degli eventi (data di acquisto/edificazione, inizio effettivo della relazione o convivenza, data del matrimonio) è cruciale: non basta provare un titolo anteriore formalmente, occorre dimostrare che la situazione patrimoniale era effettiva e non riconducibile al condannato.
- La tempestività e la conoscenza preventiva degli atti sono rilevanti: l'aver avuto notizia di atti che avrebbero potuto essere prodotti prima può determinare l'inammissibilità per tardività o per mancata diligenza probatoria.
- In sede esecutiva è fondamentale partecipare e proporre tutti gli elementi nel contraddittorio avanti al giudice dell'esecuzione; affidarsi a rimedi successivi senza aver prodotto prima le prove utili rende difficile ottenere revoche.
- Anche se le Sezioni Unite stanno chiarendo limiti e nozione di "prova nuova", l'orientamento pratico richiede sempre di dimostrare l'idoneità concreta della prova a vincere la presunzione di riconducibilità al condannato.
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