Cassazione Civile, Ordinanza n. 25319/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associazione)
La controversia
La controversia nasce dall'esclusione di un associato da un'associazione privata mediante delibera del consiglio di amministrazione, poi confermata dal collegio dei probiviri. Il giudice d'appello aveva annullato entrambe le deliberazioni ritenendo necessaria, prima della radiazione, la previa contestazione degli addebiti e l'audizione dell'interessato. L'associazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 24 c.c., sostenendo che la norma non impone una previa contestazione dei fatti né un procedimento disciplinare, salvo diversa previsione statutaria, e che comunque l'associato aveva potuto difendersi davanti ai probiviri; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., lamentando ultrapetizione e motivazione apparente o contraddittoria nella parte in cui la sentenza d'appello aveva affermato che l'associato non fosse stato posto in grado di contestare gli addebiti. La Corte di merito aveva anche rilevato che lo statuto prevedeva l'esclusione per atti disonorevoli o dannosi per l'associazione, ma non imponeva, secondo la ricostruzione accolta, una contestazione preventiva; aveva inoltre ritenuto assorbito un ulteriore motivo di appello relativo alla mancata confutazione dei fatti addebitati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che, in tema di esclusione dell'associato da associazione privata, l'art. 24 c.c. non impone in via generale la previa contestazione degli addebiti né l'audizione dell'interessato prima della delibera, salvo che tali modalità siano previste dallo statuto. Ha richiamato il principio di autonomia associativa ex art. 36 c.c. e ha escluso l'applicazione analogica di regole proprie di altri rapporti, come quello lavoristico. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non investiva il vero decisum della sentenza impugnata, fondato sull'assorbimento di un diverso motivo d'appello, ma solo una motivazione resa ad abundantiam. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, affinché esamini il motivo di appello rimasto assorbito; le spese sono state rimesse al giudice del merito.
Norme richiamate
esclusione dell'associato per gravi motivi e ricorso all'autorità giudiziaria entro sei mesi
La norma disciplina l'esclusione dell'associato richiedendo gravi motivi, ma non prevede, di per sé, una previa contestazione degli addebiti o un particolare procedimento disciplinare; tali garanzie valgono solo se imposte dallo statuto.
I rapporti tra associati sono retti dall'autonomia organizzativa e normativa dell'associazione, salvo limiti derivanti da superiori ragioni di ordine sovraindividuale; lo statuto può quindi disciplinare liberamente anche le modalità dell'esclusione.
È esclusa l'analogia legis o iuris con discipline estranee, come quella lavoristica, quando il rapporto associativo è paritario e non di soggezione.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché la censura non colpiva il decisum della sentenza, ma un argomento svolto ad abundantiam.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di attacco al decisum.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di attacco al decisum.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nell'associazione privata, la validità della delibera di esclusione dell'associato non richiede, salvo diversa previsione statutaria, la previa contestazione dell'addebito né un formale procedimento disciplinare.
- Lo statuto dell'associazione costituisce la fonte primaria della disciplina interna: può introdurre garanzie procedimentali ulteriori, ma in loro mancanza non possono essere desunte in via analogica da discipline eterogenee.
- I "gravi motivi" di esclusione devono consistere in inadempimenti rilevanti rispetto al patto associativo e devono essere sufficientemente specificati nello statuto.
- La censura di legittimità deve investire il vero decisum della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a colpire argomentazioni svolte solo ad abundantiam.
- Tra associazione e associato opera un rapporto paritario regolato dall'autonomia privata; non è consentita l'applicazione analogica di regole proprie di rapporti di soggezione, come quello di lavoro subordinato.
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