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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2411/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 10/09/2019 relativa a condanna per reati fallimentari: in particolare omissione della tenuta dei libri e delle scritture contabili e omissione di versamento di imposte, ritenute e contributi per complessivi euro 2.661.374,12, fatti ritenuti causativi del fallimento della societa' Milano Servizi s.a.s. di Zappia Alessio & C. La difesa ha articolato tre doglianze principali: 1) il ricorrente aveva delegato la gestione contabile a uno studio professionale (Studio Carel) e dunque non sarebbe personalmente responsabile per la mancata tenuta delle scritture; 2) non vi erano indicatori di crisi e la condotta era al piu' mala gestio, penalmente irrilevante; 3) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, legge fall. e ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente limitazione della possibilita' di beneficiare della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perche' le censure sono manifestamente infondate o consistono in una mera richiesta di riedizione del merito; ha ritenuto non sindacabili in sede di legittimità le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito (tenuta documentale, plurime omissioni contributive e fiscali, percezione di compensi nonostante l'esposizione debitoria) e ha confermato la sussistenza del reato di omessa tenuta delle scritture e delle omissioni contributive, nonché l'applicazione dell'aggravante ex art. 219, comma 2, legge fall., e il diniego delle attenuanti generiche per motivazione congrua. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 2 legge fallimentare (I.fall.)

    E' un reato di pericolo presunto e di pura condotta a tutela della corretta informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa fallita; la sua sussistenza non richiede che si sia verificato un danno concreto ai creditori.

  • art. 223, comma 2, n. 2 legge fallimentare

    Rimanda a fattispecie di bancarotta o reati fallimentari collegati all'omissione degli obblighi contabili e fiscali; utilizzata come riferimento alla qualificazione dei comportamenti contestati.

  • art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare

    Consente l'aggravamento della pena quando si consumano piu' condotte tipiche nell'ambito dello stesso fallimento; la Corte ha ritenuto che le distinte condotte mantengano autonomia e possano concorrere nel cumulo giuridico ai fini sanzionatori.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che le censure prospettate rientrassero in criticita' di merito o in generiche riedizioni dei motivi gia esaminati, non proponibili in sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000.

  • art. 133 cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudizio del merito sull'esistenza o meno di elementi favorevoli e' insindacabile in Cassazione salvo motivazione contraddittoria, e ha giudicato congruo il diniego delle attenuanti.

Massime di principio

  • La delega della tenuta delle scritture contabili a un professionista non esonera di per se' l'amministratore dalla responsabilita' penale: l'obbligo rimane a carico dell'amministratore e la responsabilita' può sorgere se vi e' disinteresse o omissione nella vigilanza.
  • L'omessa tenuta dei libri obbligatori e' un reato di pericolo presunto: non e' necessario dimostrare un danno effettivo ai creditori per la configurazione del reato.
  • Il persistente e sistematico mancato versamento di imposte e contributi, specie se proseguito negli anni e in aumento, puo' far ritenere prevedibile il dissesto e integra condotta penalmente rilevante, superando la mera mala gestio.
  • Le contestazioni su valutazioni di fatto (ricostruzione contabile, gravita' del comportamento, affidamento su flussi finanziari) sono di regola insindacabili in Cassazione salvo errori di diritto o contraddizioni nella motivazione: in cassazione e' necessario censurare vizi giuridici e non proporre una diversa lettura del merito.
  • Le piu' condotte penalmente rilevanti consumate nel medesimo fallimento possono concorrere e determinare l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, legge fallimentare.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e' valutazione di merito: per ottenerne il riconoscimento in grado di legittimare benefici (es. sospensione condizionale) occorre che il giudice di merito individui elementi motivazionali oggettivi e non contraddittori.
  • In un ricorso per cassazione e' fondamentale indicare specifici vizî di diritto o di motivazione (contraddizione, insufficienza logica, erronea interpretazione di norme) e non limitarsi a riproporre questioni che attengono alla valutazione delle prove.

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