Cassazione Penale, Ordinanza n. 15275/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma quanto all'applicazione dell'aggravante contestata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3-bis, c.p. Sostiene che la condotta violenta si sarebbe verificata fuori dall'abitazione della vittima e che, perciò, l'aggravante non avrebbe dovuto operare. La Corte di cassazione rileva però che il motivo contrasta con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata, secondo cui, nella rapina impropria, l'aggravante sussiste quando l'impossessamento avviene in un luogo di privata dimora e la violenza o minaccia siano poi poste in essere all'esterno, in luogo pubblico, poiché la ratio è la tutela del domicilio.
Norme richiamate
art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p.
in tema di rapina impropria, sussiste l'aggravante ... nel caso in cui la condotta di impossessamento di beni altrui sia compiuta in un luogo di privata dimora e la violenza e la minaccia siano commesse, successivamente, all'esterno, in un luogo pubblico
L'aggravante è integrata anche quando l'impossessamento avviene in privata dimora e la violenza/minaccia successiva si consuma fuori dall'abitazione, perché ciò che rileva è la lesione della tutela domiciliare.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, viene applicata la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende oltre alle spese.
Massime di principio
- In materia di rapina impropria, l'aggravante riferita alla privata dimora può sussistere anche se la violenza o la minaccia sono poste in essere all'esterno del domicilio, purché l'impossessamento sia avvenuto all'interno di un luogo di privata dimora.
- La ratio dell'aggravante è la protezione rafforzata del domicilio, sicché non è decisivo il solo luogo in cui si verifica la violenza finale, ma il collegamento complessivo tra impossessamento e successiva reazione violenta.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti un'interpretazione della norma manifestamente incompatibile con il dato legislativo e con una giurisprudenza di legittimità consolidata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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