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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06487/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della responsabilità già affermata in appello per furto in abitazione aggravato e continuato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Siena per furto in abitazione aggravato e continuato. Con un unico motivo congiunto hanno contestato la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, deducendo in sostanza vizi di ricostruzione fattuale e di valutazione delle risultanze di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e perché costituiva una mera riproposizione di doglianze già respinte in appello, priva di specificità e quindi solo apparente.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La sentenza presuppone la contestazione del delitto di furto in abitazione, aggravato e in forma continuata, senza affrontare questioni interpretative sulla fattispecie sostanziale.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è ritenuto inammissibile perché fondato su censure di merito e su una motivazione non specifica, quindi non idoneo a superare i limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, è applicata la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere proposte doglianze che mirano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, poiché tale sindacato è riservato al giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve avere contenuto specifico e deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera ripetizione delle censure già svolte in appello, senza un effettivo dissenso argomentato, rende il motivo solo apparente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o difetto di specificità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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