Cassazione Penale, Sentenza n. 25565/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati già condannati in primo grado e in appello per rapina aggravata. In sede di appello, la difesa aveva chiesto oralmente, in via subordinata, il riconoscimento di una attenuante per minima partecipazione ex art. 114 c.p., di una attenuante di lieve entità del fatto collegata alla disciplina della rapina come modificata dalla Corte costituzionale n. 86/2024, e, secondo quanto prospettato nel ricorso, anche del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per omessa pronuncia della Corte d'appello sulle richieste difensive, sostenendo di avere indicato elementi fattuali specifici: ruolo marginale di uno dei due, assenza di violenza fisica e di armi, breve durata della condotta, modesto importo sottratto, immediato recupero della refurtiva, giovane età e incensuratezza. La Corte di cassazione ha però rilevato che dal verbale di udienza non emergeva una richiesta specifica e sorretta da dati fattuali puntuali, ma una mera richiesta generica di applicazione delle attenuanti, richiamata in via subordinata nelle conclusioni. Quanto all'art. 62 n. 4 c.p., la Corte ha osservato che la questione non era stata devoluta con specifico motivo di appello né sollecitata in discussione, con conseguente inammissibilità anche sotto tale profilo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la richiesta di applicazione delle attenuanti formulate in appello fosse del tutto generica e priva di specifico riferimento a circostanze di fatto idonee a imporre un dovere di motivazione al giudice di appello ex art. 597, comma 5, c.p.p.; pertanto il silenzio della sentenza impugnata non integrava vizio di motivazione. Ha inoltre escluso che potesse essere esaminata per la prima volta in cassazione la questione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., non essendo stata devoluta al giudice di appello. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il potere-dovere del giudice di appello di applicare anche d'ufficio benefici di legge e circostanze attenuanti può essere sollecitato dalla parte anche in discussione, ma solo mediante una richiesta specifica, supportata da dati di fatto concreti e astrattamente idonei all'accoglimento; una richiesta generica non impone alcuna autonoma motivazione.
L'attenuante della minima partecipazione è esaminabile in appello anche su sollecitazione della parte, ma la richiesta deve essere specifica e ancorata a elementi fattuali puntuali.
La Corte richiama l'attenuante di lieve entità del fatto in materia di rapina, così come risultante dalla disciplina successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, ma la ritiene non dedotta in modo specifico e quindi non idonea a fondare un vizio di omessa pronuncia.
art. 62, comma primo, n. 4, c.p.
La questione dell'attenuante del danno di speciale tenuità non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta con specifico motivo di appello.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il silenzio del giudice di appello non integra vizio di motivazione quando la relativa richiesta difensiva sia meramente generica e quindi non imponga una specifica risposta.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Richiamato solo indirettamente nei fatti, per la conferma del giudizio di congruità della riduzione per le attenuanti generiche; non costituisce il nucleo decisorio della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la parte può sollecitare l'applicazione d'ufficio di attenuanti o benefici di legge ex art. 597, comma 5, c.p.p., ma la richiesta deve essere puntuale, espressa e corredata da specifici elementi di fatto: una formula di stile non basta a far sorgere un obbligo di motivazione per il giudice.
- L'omessa pronuncia su una richiesta difensiva in appello è censurabile solo se la richiesta era realmente devoluta e sufficientemente specifica; se è generica, il silenzio della sentenza non integra il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- La questione su una circostanza attenuante non devoluta al giudice di appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione, perché sul punto la sentenza di primo grado, non impugnata specificamente, diviene irrevocabile.
- Per ottenere il riconoscimento di una circostanza attenuante collegata alla minima partecipazione o alla lieve entità del fatto, non è sufficiente evocare in astratto la tenuità della condotta: occorre indicare fatti concreti che consentano al giudice di valutarne la ricorrenza.
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