Cassazione Penale, Sentenza n. 21065/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
C. S., direttore dell'ufficio competente per depositi giudiziari, era stato condannato per essersi appropriato, mediante accesso al sistema informatico con il proprio identificativo e con codici fiscali di ignoti richiedenti, di somme depositate sul libretto di deposito giudiziario (oltre 368.217,80 euro) tra gennaio 2013 e febbraio 2015. In Cassazione il difensore ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo sollevando quattro censure principali: 1) vizio di motivazione per il rifiuto di riconoscere un vizio di mente dovuto alla ludopatia, nonostante il perito avesse indicato un nesso causale tra disturbo e condotta; 2) travisamento della prova e mancata considerazione del carattere patologico della ludopatia (richiamando DSM-5 e ICD-11) e della destinazione prevalente delle somme al gioco; 3) violazione degli artt. 88 e 89 cod. pen., con la richiesta di riconoscere una compromissione della capacità di volere anche se la capacità di intendere fosse preservata; 4) eccessività della pena e carenza di motivazione sulla determinazione della misura di base.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, pur ritenendo che la ludopatia abbia avuto rilievo nella genesi del comportamento, i periti hanno anche evidenziato che l'imputato agì con piena consapevolezza, organizzazione, lucidità e finalità economica secondaria (finanziare il gioco). La Corte d'appello ha quindi correttamente valutato, come fatto di merito, che la capacità di intendere e di volere non era grandemente ridotta: per rilevare un vizio totale o parziale di mente rilevante ex artt. 85, 88 e 89 cod. pen. occorre una gravità tale da incidere concretamente sulla capacità di intendere o volere e un nesso eziologico diretto con la specifica condotta, elementi non provati sufficientemente nel caso. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto congrua la determinazione della pena-base (6 anni ridotta a 4 ex art. 62-bis, aumentata per continuazione a 5 anni e 6 mesi, e quindi ridotta a 3 anni e 8 mesi per il rito abbreviato) e la conferma della condanna. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per l'importo liquidato in sentenza.
Norme richiamate
Norma relativa all'appropriazione indebita aggravata per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; la condotta dell'imputato è stata qualificata alla luce di questa fattispecie
Regola sulla continuazione di reati; applicata per aumentare la pena per i reati commessi in più atti unitari
Norma generale sull'imputabilità e infermità mentale; richiamata per valutare se la ludopatia integri infermità rilevante ai fini penali
Disciplina dell'incapacità di intendere e di volere e dei suoi effetti sull'imputabilità; la Corte ha chiarito che il disturbo deve incidere concretamente sulla capacità per escludere o ridurre l'imputabilità
Regola sulla diminuzione della capacità di intendere o di volere; la Corte ha richiamato il requisito di una riduzione 'grandemente' della capacità di volere per rilevanza penale autonoma
Norma che disciplina le attenuanti generiche; applicata con riduzione della pena-base in sede di primo grado e recepita nella valutazione complessiva
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
DSM-5 e ICD-11 (classificazioni nosografiche)
Riferimenti scientifici utilizzati per qualificare la ludopatia come disturbo del controllo degli impulsi; la Corte ne prende atto ma sottolinea che il riconoscimento diagnostico non è di per sé sufficiente a escludere l'imputabilità senza prova della gravità e del nesso eziologico con il reato
Massime di principio
- La semplice diagnosi di ludopatia non determina automaticamente l'esonero o la diminuzione dell'imputabilità: occorre provare la gravità del disturbo e il nesso causale diretto con la specifica condotta criminosa.
- La valutazione della capacità di intendere e di volere è questione di fatto di competenza del giudice di merito e la Cassazione sindaca la decisione solo se risultano vizi logici o carenze motivazionali.
- Per riconoscere una diminuzione rilevante della capacità di volere è necessario dimostrare che gli impulsi erano di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprezzare le conseguenze e di controllare l'azione.
- Comportamenti organizzati, pianificati e finalizzati a un vantaggio economico (anche se il denaro è in parte destinato al gioco) indeboliscono l'argomentazione secondo cui il reato sia stato determinato da una totale perdita di controllo.
- La presenza di una patologia psichiatrica può concorrere come circostanza attenuante se valutata in senso mitigante, ma non impedisce automaticamente l'applicazione delle pene se la capacità critica e la pianificazione risultano preservate.
- Le contestazioni sulla misura della pena richiedono che sia evidente un errore di calcolo o una motivazione insufficiente; il richiamo alla congruità della pena con l'entità del danno e le attenuanti è decisivo se adeguatamente motivato.
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