Cassazione Penale, Ordinanza n. 05660/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità discende dalla manifesta infondatezza dell'unico motivo, ritenuto incompatibile con i principi sulla verifica della continuazione in sede esecutiva.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo resa in sede di esecuzione, che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra reati per ritenuta assenza di una volizione unitaria. Con l'unico motivo deduceva, in sostanza, l'erroneità della valutazione del giudice dell'esecuzione sulla mancanza del medesimo disegno criminoso. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la decisione impugnata si era attenuta ai criteri consolidati per accertare la continuazione: eterogeneità tra i reati, distanza temporale tra le condotte e assenza di elementi dai quali desumere che, al momento del primo reato, i successivi fossero già stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Nel caso concreto, la distanza di sette e undici mesi e la totale eterogeneità dei reati rendevano non illogica la conclusione negativa del giudice dell'esecuzione.
Norme richiamate
La richiesta di riconoscimento della continuazione è valutata anche in sede di esecuzione mediante una verifica concreta degli indici della volizione unitaria; il giudice può negarla quando manchino elementi di programmazione dei reati successivi al momento del primo fatto.
La continuazione presuppone un medesimo disegno criminoso, desumibile da concreti indicatori quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta e programmazione almeno essenziale dei reati successivi.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata equitativamente.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica rigorosa di concreti indici sintomatici della volizione unitaria, non essendo sufficiente il richiamo astratto a uno solo di essi.
- L'eterogeneità dei reati e la notevole distanza temporale tra le condotte sono elementi idonei a escludere, o comunque a rendere non illogica l'esclusione, di una programmazione unitaria dei fatti.
- Per affermare il medesimo disegno criminoso occorre che, al momento della commissione del primo reato, i successivi risultino almeno delineati nelle loro linee essenziali; la determinazione estemporanea di fatti successivi impedisce il riconoscimento della continuazione.
- In sede di legittimità, la decisione del giudice dell'esecuzione sul punto è censurabile solo se illogica o priva di adeguata base argomentativa; non basta prospettare una diversa lettura degli indici della continuazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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