Cassazione Penale, Sentenza n. 1853/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria che ha confermato l'applicazione a Michele Serra della misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) per pericolosità generica e ha disposto la confisca di beni ritenuti nella sua disponibilità anche se intestati a congiunti. I ricorrenti contestano: insufficienza e non attualità degli elementi probatori sulla pericolosità sociale (si deduce che non vi sia abitualità nella commissione di delitti tributari o contributivi né che i proventi abbiano costituito una parte significativa del reddito personale); errata valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e beni confiscati; errata perimetrazione temporale della pericolosità (2012-2017); violazione del principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale; eccezioni successive di perdita di efficacia della confisca per ritardo, divieto di bis in idem e omessa considerazione di elementi probatori
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi per tardività e per essere dedotti in replica senza specifica impugnazione dei punti decisori. I motivi principali di ricorso sono stati dichiarati inammissibili in quanto si risolvevano in censure di merito o in dissenso rispetto alla valutazione probatoria dei giudici di merito (operazione non consentita in sede di legittimità). La S.C. ha confermato la motivazione della Corte d'appello circa la sussistenza della pericolosità generica di Michele Serra, la riferibilità di beni formalmente intestati a terzi alla disponibilità del proposto e la legittimità della confisca di prevenzione. Anche il ricorso autonomo della terza interessata Patrizia Albani è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui contestava il giudizio sulla pericolosità del Serra (il terzo può solo contestare la fittizietà dell'intestazione). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare all'erario una somma di Euro 3.000,00 ciascuno
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b)
Definisce la pericolosità generica come anche connessa alla dedizione abituale alla commissione di reati che producono redditi; la Corte richiama l'esigenza che i profitti abbiano costituito una componente significativa del reddito del proposto per ritenere attuale la pericolosità
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, lett. a) e lett. c)
Norme che individuano gli estremi della pericolosità qualificata (appartenenza a organizzazione mafiosa) e della pericolosità generica; la Corte ha escluso la qualificata e ritenuto provata la generica
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 6, comma 1
Previsione sulle misure di prevenzione personali; i ricorrenti lamentano violazioni dell'articolo ma la Corte ritiene che la motivazione di merito sia adeguata
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 20 e art. 24
Norme riferite alla confisca di prevenzione e ai criteri per la sua applicazione e per la determinazione della sproporzione tra redditi e patrimonio; la Corte d'appello ha ritenuto provata la sproporzione e la riferibilità dei beni al proposto
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 6
Termine per il deposito del decreto di appello la cui violazione è stata eccepita tardivamente e non può essere rilevata d'ufficio dalla Cassazione se non dedotta opportunamente nei gradi precedenti
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 67
Prevede divieti connessi alle misure di prevenzione (commi 1 e 2); la Corte ha confermato l'applicazione di tali divieti anche con riferimento a beni intestati a congiunti quando sussista disponibilità di fatto
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Censura sulla motivazione e sull'applicazione della legge penale; la Corte ricorda che non è ammessa la rivalutazione di fatto in sede di legittimità e distingue le ipotesi di errore di diritto da quelle di dissenso sulla ricostruzione probatoria
codice di procedura penale, art. 611, comma 1
Termine per il deposito di memorie prima dell'udienza camerale; motivi nuovi depositati oltre il termine sono inammissibili
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Previsione della condanna alle spese e dell'ammenda a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorsi inammissibili o infondati; la Corte ha quantificato la somma
sentenza Corte costituzionale n. 24 del 27/02/2019
Richiamata in rapporto ai criteri interpretativi della pericolosità generica: occorre accertare l'abitualità nella commissione di reati e che i proventi abbiano costituito una componente significativa del reddito
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che si risolvono in dissenso sulla valutazione delle prove sono inammissibili
- Per ritenere la pericolosità generica ai sensi del d.lgs. 159/2011 è necessario dimostrare l'abitualità nella commissione di reati produttivi di reddito e che i profitti abbiano costituito una parte significativa del reddito del soggetto
- La confisca di prevenzione può estendersi a beni formalmente intestati a terzi (congiunti) se è dimostrato che la loro costituzione o acquisizione è strumentale all'attività illecita del proposto e che non è possibile distinguere, con sufficiente certezza e prevalenza, la redditività lecita da quella illecita
- Motivi nuovi o aggiunti depositati oltre i termini processuali sono inammissibili; le eccezioni tardive non possono essere utilmente proposte in Cassazione
- Il terzo che rivendica la titolarità dei beni sottoposti a confisca di prevenzione può contestare la fittizietà dell'intestazione ma non i presupposti della misura nei confronti del proposto
- Questioni già decise nei gradi precedenti e non specificamente impugnate in Cassazione non possono essere rimesse in discussione con motivi nuovi
- Le doglianze che implicano l'errata ricostruzione fattuale o la contraddittorietà della motivazione richiedono un rimedio nel merito; in Cassazione si contestano prevalentemente errori di diritto o vizi motivazionali gravi e specifici
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