Cassazione Civile, Ordinanza n. 28926/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro l'annullamento di un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2011. La controversia riguardava la deducibilità di spese di sponsorizzazione: il giudice di merito aveva escluso la deducibilità sul rilievo che il contribuente non avesse provato l'effettivo svolgimento di attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato. Con unico motivo, la ricorrente ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la decisione d'appello fosse sorretta da motivazione solo apparente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha qualificato la motivazione della sentenza impugnata come meramente apparente, poiché il giudice di appello si era limitato ad affermazioni generiche sulla mancanza di prova dell'attività promozionale senza un'effettiva ricostruzione dei fatti e senza spiegare l'iter logico seguito per negare la deducibilità dei costi di sponsorizzazione. Di conseguenza, ha cassato la sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base per la definizione camerale del ricorso
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma sulla motivazione della sentenza tributaria, violata per motivazione apparente
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme all'art. 36 quale parametro della nullità denunciata
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
mezzo di ricorso utilizzato per dedurre nullità della sentenza
art. 111, comma Cost.
evocato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione
Massime di principio
- Ricorre nullità della sentenza quando la motivazione, pur esistente sul piano grafico, è tale da non consentire il controllo sull'iter logico-giuridico seguito dal giudice e non raggiunge il minimo costituzionale di cui all'art. 111 Cost.
- La motivazione meramente apparente non può risolversi in un richiamo generico alla mancata prova di un fatto decisivo, ma deve esporre in modo comprensibile le ragioni della ricostruzione fattuale e della qualificazione giuridica adottata.
- Nel processo tributario il giudice d'appello che riformi la decisione di primo grado deve dare conto, in modo specifico e non acritico, dei fatti accertati e delle ragioni per cui essi conducono alla decisione sulla deducibilità del costo contestato.
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