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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36050/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce da una vicenda di permuta/compravendita immobiliare collegata a una precedente sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., con cui erano stati trasferiti al promissario acquirente quattro appartamenti. Tali immobili risultavano però colpiti da ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo della società costruttrice e poi espropriati dalla banca creditrice, con conseguente evizione totale in danno dell’acquirente. L’acquirente ha quindi chiesto di accertare l’inadempimento della società costruttrice agli obblighi di estinzione del debito e cancellazione dell’ipoteca, l’intervenuta evizione totale, il diritto al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali e la condanna al pagamento del valore dei beni evitti. La Corte d’appello ha accolto tali domande e ha condannato gli ex soci della società estinta nei limiti di legge. In cassazione l’ex socio accomandatario ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse desunto la lesione di buona fede e correttezza dal solo inadempimento della società, senza adeguato onere probatorio; 2) violazione dell’art. 1223 c.c., sostenendo che il danno non fosse conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, ma della scelta dell’acquirente di non stipulare e trascrivere il definitivo di permuta; 3) violazione dell’art. 1227 c.c., per non avere la Corte valorizzato il concorso causale della condotta dell’acquirente, pur definita incauta. La socia accomandante ha proposto ricorso incidentale deducendo nullità della notifica dell’atto di riassunzione del giudizio di appello, perché effettuata per compiuta giacenza in un indirizzo diverso dalla sua effettiva residenza, con conseguente nullità del giudizio e della sentenza per violazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale della socia accomandante, ritenendo nulla la notifica dell’atto di riassunzione eseguita presso un indirizzo nel quale la destinataria non aveva residenza, domicilio o dimora, e ha affermato che, in caso di notifica a mezzo posta conclusa per compiuta giacenza, l’onere di dimostrare la correttezza del luogo di notificazione grava sul notificante. Di conseguenza ha dichiarato assorbiti i motivi del ricorso principale dell’ex socio accomandatario. La sentenza d’appello è stata cassata limitatamente al ricorso incidentale e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio di gravame nel contraddittorio con la socia accomandante e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale e il deposito della memoria illustrativa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per i motivi di ricorso principale per violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È la norma processuale invocata nel ricorso incidentale per nullità della sentenza/giudizio derivante da vizio di notifica e violazione del contraddittorio.

  • art. 1175 c.c.

    La Corte richiama la censura sulla buona fede e correttezza, ma non decide sul merito perché il ricorso principale resta assorbito.

  • art. 1375 c.c.

    Come per l’art. 1175 c.c., è evocato nel primo motivo del ricorso principale, poi assorbito.

  • art. 1223 c.c.

    È richiamato nel secondo motivo del ricorso principale sulla causalità immediata e diretta del danno, ma la censura non viene esaminata per assorbimento.

  • art. 1227 c.c.

    È richiamato nel terzo motivo del ricorso principale sul concorso colposo del danneggiato, ma la censura non viene esaminata per assorbimento.

  • art. 101 c.p.c.

    È invocato nel ricorso incidentale in relazione alla violazione del contraddittorio per nullità della notifica della riassunzione.

  • art. 303 c.p.c.

    È richiamato dal ricorso incidentale come norma sulla riassunzione del processo interrotto.

  • art. 139 c.p.c.

    È richiamato dal ricorso incidentale con riferimento alle regole di notificazione.

  • art. 372 c.p.c.

    La Corte ammette la produzione documentale in cassazione per dimostrare la nullità della notifica.

  • art. 2932 c.c.

    È menzionato per descrivere il titolo giudiziale con cui erano stati trasferiti gli immobili al promissario acquirente.

Massime di principio

  • La notificazione a mezzo posta è nulla se l’atto viene indirizzato a un luogo nel quale il destinatario non abbia residenza, domicilio o dimora; in caso di compiuta giacenza, la sola spedizione non sana il vizio se il notificante non dimostra la correttezza del luogo di notificazione.
  • Quando la riassunzione del giudizio interrotto non sia validamente notificata a una parte rimasta contumace, il contraddittorio è compromesso e la sentenza resa all’esito del giudizio così instaurato va cassata.
  • In sede di ricorso per cassazione, la nullità della notificazione e la relativa dimostrazione documentale possono essere valutate mediante documenti prodotti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., se funzionali a verificare un vizio processuale rilevante.
  • Se viene accolto il ricorso incidentale per un vizio processuale assorbente, i motivi del ricorso principale restano assorbiti e non sono esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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