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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40195/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del G.u.p. di Parma che l'aveva condannata per guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 285/1992) a mesi 4 di arresto e euro 1.400 di ammenda, con sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità e sospensione della patente per un anno. L'appello articolava due motivi: (1) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla durata della sospensione della patente, contestando l'applicazione delle pene accessorie e della pena detentiva al massimo edittale nonostante un tasso alcolemico collocato in posizione mediana; (2) violazione di legge per errata quantificazione dello sconto per il rito abbreviato, contestando l'applicazione della riduzione di un terzo anziché della metà prevista dall'art. 442 c.p.p.

La decisione

La Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione per l'ulteriore corso. La Corte di cassazione, qualificato l'appello come ricorso per cassazione, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché sottoscritto da difensori non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della proposizione del ricorso (violazione dell'art. 613 c.p.p.). Perciò il ricorso non è stato esaminato nel merito; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. Va ricordato che il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio con rinvio e la dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p., ma tali richieste non hanno avuto seguito per l'inammissibilità formale del ricorso.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186

    Norma sostanziale contestata: guida in stato di ebbrezza. È la fattispecie di reato per cui la ricorrente è stata condannata; dalla sentenza emerge l'applicazione della pena prevista e delle sanzioni accessorie.

  • codice di procedura penale, art. 593 comma 3

    Prevede l'inappellabilità di determinate sentenze di condanna che applicano pene sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità). Su questa base la Corte d'appello ha ritenuto inappellabile la sentenza del G.u.p. e ha proceduto a trasmettere gli atti per la qualificazione dell'impugnazione.

  • codice di procedura penale, art. 568 comma 5

    Dispositivo che impone al giudice incompetente, di fronte a un impugnazione proposta con mezzo diverso da quello corretto, di verificare l'oggettiva impugnabilità e la volontà di impugnare e, se presenti, trasmettere gli atti al giudice competente senza decidere sull'ammissibilità. È stato richiamato per giustificare la trasmissione degli atti e la mancata pronuncia di merito da parte del giudice investito.

  • codice di procedura penale, art. 613

    Stabilisce l'obbligo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione: la mancata iscrizione determina l'inammissibilità del ricorso. È il motivo formale centrale della declaratoria di inammissibilità.

  • codice di procedura penale, art. 442

    Regola la misura della riduzione di pena per il rito abbreviato (riduzione della pena fino alla metà). Nel ricorso la ricorrente contestava l'applicazione di una riduzione di un terzo anziché della metà; la questione non è stata esaminata nel merito per ragioni di inammissibilità formale.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di applicare somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile. Applicata dalla Corte di cassazione per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.

  • codice di procedura penale, art. 624

    Norma invocata dal Procuratore generale per chiedere la dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità; la richiesta è stata formulata ma non è risultata decisiva data l'inammissibilità formale del ricorso.

Massime di principio

  • Se un impugnazione è proposta con il mezzo processuale sbagliato, il giudice incompetente deve limitarsi a verificare l'oggettiva impugnabilità e la volontà di impugnare e trasmettere gli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 568 c.p.p., senza decidere sulla fondatezza dell'impugnazione.
  • Quando un atto viene requalificato come ricorso per cassazione, deve rispettare i requisiti formali del ricorso per cassazione: in particolare la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancata iscrizione al momento della proposizione rende il ricorso inammissibile e il vizio non è sanabile con iscrizione successiva o con nomine intervenute dopo il termine.
  • La conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione non consente deroghe alle norme formali sostanziali che regolano il ricorso di legittimità: il principio di conservazione del mezzo (art. 568 c.p.p.) non può eludere requisiti come la sottoscrizione da cassazionista.
  • Le questioni di merito (es. adeguatezza del trattamento sanzionatorio o corretta applicazione della riduzione per il rito abbreviato) rimangono sindacabili solo se l'impugnazione è ammissibile; le irregolarità formali possono precluderne l'esame nel merito.
  • L'inammissibilità per vizi formali può comportare pesanti conseguenze economiche (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende) e va quindi curata con attenzione la correttezza del tipo di impugnazione e i requisiti del difensore.
  • In caso di sentenze ritenute inappellabili (es. applicazione di pena sostitutiva), può essere necessario che il rimedio sia indirizzato direttamente alla Corte di legittimità secondo le regole procedurali vigenti.

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