Cassazione Civile, Ordinanza n. 00612/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento Irpef per gli anni 2007 e 2008 con metodo sintetico redditometrico ex art. 38, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ritenendo incongrui i redditi dichiarati rispetto al possesso di beni indice e ad alcuni costi sostenuti, tra cui appartamenti, autovetture di grossa cilindrata, polizze assicurative e rate di mutuo. La contribuente aveva contestato gli atti davanti al giudice tributario di primo grado, che li aveva annullati integralmente; in appello l'Ufficio aveva ottenuto la riforma della decisione, con rideterminazione del maggior reddito in misura corrispondente alla proposta transattiva formulata in autotutela. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente; 2) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nelle disponibilità finanziarie ritenute rilevanti per giustificare le spese e l'incremento patrimoniale, tra cui un prelievo di euro 22.500 dal conto dello zio, somme provenienti dalla successione dello zio e versamenti ricevuti dalla madre convivente; 3) violazione dell'art. 38, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 per aver rideterminato il reddito senza considerare tali disponibilità finanziarie.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della sentenza della CTR fosse effettivamente apodittica e meramente apparente: il giudice di merito aveva richiamato le contestazioni delle parti, ma non aveva spiegato quali specifici indici di capacità contributiva fossero stati ritenuti provati o non provati, né perché avesse reputato fondata la ricostruzione reddituale dell'Ufficio. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 38, quarto comma, D.P.R. n. 600 del 1973
legittima l'accertamento sintetico del reddito, ma la sua applicazione e la valutazione delle prove contrarie devono essere adeguatamente motivate dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente di censurare l'omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare la violazione di legge sostanziale, nel caso prospettato dell'art. 38, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Massime di principio
- Nel giudizio contro accertamento sintetico redditometrico, il giudice di merito deve esporre una motivazione effettiva e intelligibile, indicando quali elementi di capacità contributiva ritenga provati e quali giustificazioni del contribuente reputi inattendibili o insufficienti.
- Una motivazione che si limiti ad affermare in modo generico l'inadempimento dell'onere probatorio del contribuente e la fondatezza della ricostruzione dell'Ufficio, senza confronto analitico con le specifiche allegazioni e prove delle parti, è meramente apparente e determina nullità della sentenza.
- In materia di accertamento sintetico, le disponibilità finanziarie e le provenienze non reddituali dedotte dal contribuente devono essere specificamente esaminate quando siano state oggetto di discussione processuale e possano incidere sulla ricostruzione del reddito.
- L'omesso esame di fatti decisivi allegati dalla parte può fondare il ricorso per cassazione solo quando il fatto sia specifico, discusso e potenzialmente idoneo a mutare l'esito della decisione.
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