Cassazione Civile, Ordinanza n. 19566/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società, titolare di rapporti di conto corrente bancario, aveva agito per ottenere la ripetizione delle somme che assumeva indebitamente addebitate dalla banca a titolo di interessi determinati secondo usi piazza, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto, oltre al risarcimento del danno. In primo grado il Tribunale aveva confermato una precedente ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. favorevole alla società; in appello la banca aveva ottenuto la revoca di tale ordinanza e il rigetto di tutte le domande della correntista. La società ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, censurando: la ritenuta validità della procura del difensore della banca e la pretesa novità della contestazione; la valutazione sulla mancata consegna della documentazione bancaria richiesta ex art. 119 TUB; la ritenuta tardività/inammissibilità delle produzioni documentali in appello; la dichiarata nullità della CTU per acquisizione documentale; la mancata declaratoria di nullità/inesistenza dei contratti di conto corrente per assenza della documentazione; il rigetto della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.; il mancato riconoscimento di un maggior danno ex art. 1224 c.c.; e la mancata affermazione di violazione dei doveri di lealtà e probità processuale da parte della banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, condannando la società ricorrente alle spese. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo per novità e difetto di specificità; inammissibili o infondati i motivi sulla documentazione bancaria, sulla pretesa nullità/inesistenza dei contratti e sulla richiesta di esibizione; infondati i motivi relativi alla CTU, ritenendo non dimostrata la tardività dell'eccezione di nullità e non fondata la doglianza sulla legittimazione della banca a eccepirla; inammissibile il motivo sul maggior danno perché non attinente alla ratio decidendi, essendo stata negata l'an debeatur; e inammissibile per genericità il motivo sulla violazione dei doveri processuali. La Corte ha anche ribadito che, nei rapporti di conto corrente, il cliente che agisce per la ripetizione di somme indebitamente versate deve provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti, non potendo spostare tale onere sulla banca invocando il principio di vicinanza della prova.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo in relazione alla rappresentanza processuale della banca.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla procura al difensore della banca.
È il criterio di riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che, nel giudizio di ripetizione di indebito bancario, grava sul cliente la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti.
La richiesta di documentazione bancaria non comporta, nel caso concreto, una violazione imputabile alla banca, che aveva reso disponibile la documentazione per il ritiro presso la filiale contro pagamento delle commissioni dovute.
Richiamato nei motivi, in relazione alla conservazione della documentazione contabile.
Richiamato nei motivi in tema di valutazione delle prove e della documentazione prodotta.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità dei contratti; la Corte precisa che non può confondersi nullità con inesistenza del contratto.
Richiamato per le eccezioni di nullità della CTU e per la dedotta preclusione/decadenza.
Richiamato per la richiesta di esibizione documentale, che la Corte d'appello aveva sostanzialmente rigettato.
La censura sul maggior danno è dichiarata inammissibile perché attinente al quantum, mentre la decisione di merito aveva escluso l'an debeatur.
Richiamato con riguardo ai doveri di lealtà e probità processuale, ritenuti non violati nel caso concreto.
Richiamato nel motivo sulla responsabilità processuale aggravata, senza accoglimento.
Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia, escluso dalla Corte.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove, senza esito favorevole per la ricorrente.
L'ordinanza ex art. 186 quater era stata inizialmente confermata in primo grado e poi revocata in appello.
Richiamato per la memoria depositata in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di omesso esame di fatti decisivi, dichiarato inammissibile quando il documento non sia decisivo o quando la censura miri a una rivalutazione del merito.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la nullità di protezione poteva essere fatta valere solo dal cliente; la Corte non accoglie la tesi, perché esclude in radice l'inesistenza dei contratti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove o contestazioni non trattate nei gradi di merito; chi le deduce deve indicare con precisione in quale atto e con quali modalità le abbia già prospettate.
- In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la contestazione del potere rappresentativo della persona fisica che rilascia la procura al difensore deve essere sollevata tempestivamente nella prima difesa; se la questione è nuova in cassazione è inammissibile.
- Nel giudizio di ripetizione di indebito su conto corrente bancario, il cliente che agisce per la restituzione delle somme indebitamente pagate ha l'onere di dimostrare la mancanza della causa giustificativa dei versamenti, anche mediante la produzione del contratto contenente le clausole contestate; il principio di vicinanza della prova non sposta automaticamente tale onere sulla banca.
- La mancata produzione del contratto non consente di affermarne l'inesistenza: l'inesistenza attiene al mancato perfezionamento del consenso, mentre la mancata esibizione/documentazione riguarda il profilo probatorio.
- La censura per omesso esame di documenti è ammissibile solo se il documento trascurato abbia carattere decisivo, ossia sia idoneo a sovvertire con certezza la decisione, e non quando miri soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio.
- La denuncia di nullità della consulenza tecnica d'ufficio richiede una specifica allegazione della tempestività dell'eccezione e dei passaggi processuali rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile per mancanza di autosufficienza.
- Il motivo che investe il solo quantum è inammissibile quando il giudice di merito ha escluso a monte l'an debeatur, perché il tema del danno resta assorbito.
- La richiesta di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzata per invertire l'onere della prova gravante sull'attore quando la documentazione era stata resa disponibile e non ritirata alle condizioni comunicate dalla controparte.
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