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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14796/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano le ordinanze di convalida del DASPO emesse dal G.i.p. del Tribunale di Vercelli (7/5/2025 per Di Caro, 5/5/2025 per Chiodini e Albé). I principali motivi: (1) violazione del termine delle 48 ore per la convalida, contestando che la notifica completa del provvedimento (con il verbale di sottoposizione all'obbligo di presentazione) sia avvenuta prima dell'atto di convalida; Chiodini e Albé e Albé sostengono che la notifica completa sia avvenuta il 5/5/2025 alle 10:20 e 9:30 rispettivamente, mentre la convalida era del 5/5/2025 alle 11:10; Di Caro contesta che la convalida del 7/5/2025 sia intervenuta entro 47 ore dalla notifica del 5/5/2025 alle 10:00. (2) vizio di motivazione e carenza probatoria: si contesta che la partecipazione a cori e il portare aste di bandiere non costituiscano di per sé condotta idonea a giustificare il DASPO, con richiamo a precedenti (es. TAR Perugia) che avevano escluso violenza nel caso di aste portate abbassate. (3) errore materiale nella citazione di un precedente DASPO riferito a Chiodini (n.257/2021), che i ricorrenti dicono essere ascrivibile ad altro soggetto.

La decisione

La Corte rigetta i ricorsi. Motivazioni principali: (i) la notificazione del provvedimento del Questore, completa dei contenuti essenziali (motivazione, divieti, prescrizioni e avvisi), produce conoscenza legale e va ritenuta efficace al momento della consegna della copia firmata; il verbale successivo redatto dal commissariato (atto interno) è ultroneo rispetto alla notificazione prevista dall'art.6 legge n.401/1989. Di conseguenza, per Chiodini e Albé la convalida è intervenuta dopo il decorso delle 48 ore. (ii) Quanto a Di Caro, la convalida è intervenuta prima della scadenza delle 48 ore ma il ricorrente non ha depositato memorie difensive né allegato un concreto e specifico pregiudizio derivante dalla violazione del termine; la Corte aderisce all'orientamento secondo cui, in ipotesi di nullità a regime intermedio, il ricorrente deve dimostrare un interesse concreto e un pregiudizio effettivo per ottenere l'annullamento. (iii) Sul merito fattuale la Corte ritiene non manifestamente illogica la motivazione del G.i.p., fondata sulla comunicazione di notizia di reato della Digos (corteo non autorizzato, cori minacciosi, tentativo di scontro, brandimento di aste da parte di alcuni), e pertanto conferma la convalida. (iv) L'errore materiale relativo alla indicazione di precedenti di Chiodini è riconosciuto come mero errore materiale e non pregiudizievole, essendo comunque accertata la recidiva per altro precedente (DASPO 29/11/2023). I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    L'art. 6 disciplina il procedimento di DASPO: il pubblico ministero può chiedere la convalida entro 48 ore dalla notifica; il comma 6 punisce la violazione delle prescrizioni. La Corte interpreta la norma nel senso che la notifica del provvedimento del Questore che contiene motivazioni, divieti e avvisi è immediatamente efficace ai fini dell'esecuzione, indipendentemente da eventuale verbale interno successivo.

  • Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 9

    Il regolamento sulle notificazioni prevede la consegna di copia all'interessato, relata datata e sottoscritta; la Corte usa tale disposizione per confermare che la prova della conoscenza legale è data dalla copia timbrata e sottoscritta al momento della consegna.

  • codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c

    La Corte richiama la disciplina delle nullità, indicando che la nullità per violazione del termine delle 48 ore è di regime intermedio (non sempre assoluta) e quindi suscettibile di valutazione in relazione al pregiudizio concreto.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese del procedimento a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La notifica del provvedimento di DASPO è efficace e rende operativa la misura dal momento della consegna della copia contenente motivazioni, prescrizioni e avvisi: eventuali verbali interni successivi non estendono la decorrenza del termine delle 48 ore.
  • Il termine delle 48 ore previsto dall'art.6 legge n.401/1989 ha natura protettiva del contraddittorio cartolare; se la convalida interviene prima della scadenza, la nullità è di regime intermedio: il ricorrente deve dimostrare un interesse concreto e un pregiudizio attuale per ottenere l'annullamento.
  • L'omessa o tardiva presentazione di memorie difensive in sede di convalida rende più difficile la tempestiva impugnazione: chi intende contestare la legittimità procedurale o sostanziale deve depositare difese e documenti nell'ambito delle 48 ore o, quantomeno, allegare il concreto pregiudizio derivante dalla loro mancata acquisizione.
  • La valutazione del giudice della convalida sul piano fattuale (esistenza di corteo non autorizzato, cori minacciosi, brandimento di aste, tentativo di scontro) è sostanzialmente sindacabile con rilievo limitato in cassazione: l'appello per motivi di fatto deve indicare elementi precisi per contestare la logica della motivazione.
  • Errori meramente materiali nella redazione dell'ordinanza (es. indicazione di precedenti inesatti) possono non essere decisivi se il dato sostanziale (recidiva o precedente effettivo) è comunque provato e non compromettono la legittimità della misura.
  • Per il contrasto pratico: conservare sempre la documentazione di notifica (copia timbrata, relata con data e ora), depositare memorie difensive tempestive se si intende impugnare la convalida, e, qualora la convalida sia intervenuta prima delle 48 ore, formulare specifiche allegazioni circa il pregiudizio concreto subito per avere chance di annullamento.

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