Cassazione Penale, Sentenza n. 6974/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., della sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. n. 286/1998, comma 3, lett. a) e d) e comma 3-ter lett. b). Il ricorrente deduce la violazione di legge nel bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti privilegiate: sostiene che l'aggravante relativa al numero di partecipi (comma 3 lett. d) sarebbe bilanciabile con le attenuanti generiche e quindi avrebbe dovuto portare a un diverso calcolo della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le sentenze di merito, in 'doppia conforme', hanno correttamente ritenuto sussistenti: (i) il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ai sensi dell'art.12, comma 3 (almeno cinque stranieri trasportati e almeno tre partecipi), (ii) l'aggravante prevista dal comma 3-ter lett. b) per il fine di lucro e (iii) l'applicazione dell'aggravante prevista dal comma 3-bis (più ipotesi aggravanti concorrono). Per tale ragione si applica il divieto di bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti contemplate nei commi 3-bis e 3-ter (art.12, comma 3-quater). La Corte ha quindi ritenuto corretta la metodologia di determinazione della pena seguita dai giudici di merito (prima aumento per comma 3-ter, quindi ulteriore aumento per comma 3-bis e infine eventuale riduzione per attenuanti, se consentita). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286/1998 - art. 12 (Testo unico immigrazione), commi 1, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater
Le ipotesi previste nel comma 3 sono qualificate come aggravanti della fattispecie-base di cui al comma 1. Se sussistono più ipotesi tra quelle indicate nel comma 3 si applica l'aumento previsto dal comma 3-bis; il comma 3-quater vieta il bilanciamento delle attenuanti generiche con le aggravanti previste nei commi 3-bis e 3-ter. L'aumento per il comma 3-ter (fine di lucro) si applica sulla pena edittale del comma 3 e successivamente si applica l'ulteriore aumento del comma 3-bis, prima di operare eventuali riduzioni per attenuanti.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Censura di legittimità per violazione di legge relativa al giudizio sul bilanciamento delle circostanze; Cassazione verifica l'interpretazione e corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali rilevanti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 40982/2018; Sez.1 n.27349/2021; Sez.5 n.14008/2021)
Costante orientamento che qualifica le ipotesi del comma 3 come aggravanti e stabilisce il principio che, se ricorre l'aggravante ex comma 3-bis, il divieto di bilanciamento si estende anche alle singole aggravanti del comma 3; inoltre indica l'ordine di applicazione delle maggiorazioni e delle eventuali diminuzioni di pena.
Massime di principio
- Se in un caso di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ricorrono più ipotesi aggravanti previste dall'art.12 comma 3, si applica l'aumento cumulativo previsto dal comma 3-bis e non è ammesso il bilanciamento delle attenuanti generiche con tali aggravanti quando opera il divieto del comma 3-quater.
- Se è contestata anche l'aggravante per il fine di lucro (comma 3-ter), il corretto procedimento logico-giuridico è: (1) determinare la pena-base relativa al comma 3, (2) applicare l'aumento previsto dal comma 3-ter, (3) applicare l'ulteriore aumento previsto dal comma 3-bis qualora concorrano più ipotesi, e solo dopo operare eventuali riduzioni per le attenuanti generiche nella misura consentita.
- Il cassazionista non può introdurre nuovi profili di doglianza non esaminati nei gradi precedenti; questioni di fatto (es. credibilità delle intercettazioni, numero di trasportati, esistenza del fine di lucro), confermate da due gradi conformi, sono difficili da rimettere in discussione in sede di legittimità.
- In sede di impugnazione è essenziale contestare espressamente la sussistenza di tutte le aggravanti rilevanti per poter ottenere una diversa modulazione della pena: omettere di contestare l'esistenza di altre aggravanti ostacola il successo di un ricorso per vizio di bilanciamento.
- Quando il giudice di merito indica che l'operazione è stata organizzata e ripetuta e le intercettazioni supportano il fine di lucro e la pluralità di viaggi, la valutazione del dolo e dell'aggravante di lucro è considerata fondata salvo prova contraria molto solida.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6759/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6761/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6762/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6763/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6764/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6766/2024 del 15/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →