Cassazione Penale, Ordinanza n. 38110/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato già condannato in primo grado e con conferma in appello per la violazione dell'art. 116, comma 15, del codice della strada, in relazione a fatti accertati a Napoli il 28.12.2019, con pena di mesi sei di arresto ed euro 3.000 di ammenda. Nel ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, viene dedotta l'apparenza della motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è quindi limitata al trattamento sanzionatorio e alla motivazione sul diniego delle attenuanti, senza contestazioni ulteriori sulla responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto conforme ai criteri di legittimità la motivazione del giudice di merito fondata sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato. Ha inoltre osservato che nel ricorso non erano state indicate circostanze positive non già valutate dal giudice d'appello. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata nei precedenti gradi.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dall'assenza di elementi o circostanze di segno positivo; dopo la riforma del 2008 non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
Richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p.
Legge di conversione con modifiche del d.l. 92/2008, richiamata in relazione alla disciplina delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice evidenzi la mancanza di elementi positivi valutabili a favore dell'imputato.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è sufficiente, da solo, a fondare la concessione delle attenuanti generiche.
- In cassazione, una censura sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se non indica specifici elementi favorevoli trascurati dal giudice di merito.
- La motivazione del giudice di merito sul trattamento attenuante non è apparente se si fonda su un criterio logicamente coerente e conforme alla giurisprudenza di legittimità.
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