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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05034/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso principale e al ricorso incidentale, depositata dalle parti il 27 novembre 2024, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza pronuncia sulle spese, in considerazione dell’adesione dell’altra parte alla rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasceva dalla richiesta della proprietaria di un immobile limitrofo di ottenere l’arretramento, ai sensi dell’art. 9 del d.m. 1444/1968, di un manufatto in metallo contenente una centrale termica realizzato dalla società resistente sul lastrico solare dell’edificio vicino. In primo grado la domanda era stata accolta. La Corte d’appello di Milano, invece, riformava la decisione: qualificava il manufatto come "costruzione", escludeva l’applicabilità dell’art. 9, comma 1, n. 2, del d.m. 1444/1968 e riteneva che, essendo il manufatto a distanza superiore a quella prevista dall’art. 873 c.c. rispetto alla costruzione della ricorrente, esso potesse rimanere dov’era. La società proponeva ricorso incidentale condizionato contro il capo della sentenza che aveva qualificato il manufatto come costruzione. Prima della decisione di cassazione, entrambe le parti depositavano rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale, dichiarando di avere definito consensualmente la lite.

Norme richiamate

  • art. 9 d.m. 1444/1968

    La Corte d’appello aveva escluso che il manufatto rientrasse nella disciplina che impone l’arretramento; la Cassazione non è entrata nel merito per effetto della rinuncia.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato dalla Corte d’appello come parametro per valutare la distanza del manufatto dalla costruzione della ricorrente; la Cassazione non ha formulato un proprio giudizio sul punto.

  • art. 391 cod. proc. civ.

    La rinuncia al ricorso e al ricorso incidentale comporta l’estinzione del giudizio di cassazione, senza pronuncia sulle spese in presenza dell’adesione dell’altra parte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia congiunta al ricorso principale e al ricorso incidentale, intervenuta dopo la definizione consensuale della controversia, determina l’estinzione del processo.
  • Quando il giudizio viene estinto per rinuncia, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure né sulle questioni di diritto controverse, limitandosi a prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere processuale.
  • In caso di adesione dell’altra parte alla rinuncia, può essere esclusa una pronuncia sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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