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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21651/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di primo grado di condanna per falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico. Il ricorso era affidato a un unico motivo, con cui si contestava la declaratoria di inammissibilità dell'appello per asserita incompletezza delle formalità richieste dall'art. 581 c.p.p., sostenendo che l'indicazione del luogo di residenza dell'imputato contenuta nell'atto di appello redatto dal difensore dovesse ritenersi sufficiente in luogo dell'elezione di domicilio. Il ricorrente deduceva inoltre una questione di legittimità costituzionale delle norme processuali applicate, prospettandone il contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. La memoria difensiva depositata successivamente non aggiungeva elementi idonei a superare il rilievo di inammissibilità originario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, affermando che l'elezione di domicilio esprime la volontà dell'imputato di ricevere notificazioni e comunicazioni presso quel luogo e non può essere sostituita dalla mera indicazione della residenza nell'atto di appello predisposto dal difensore. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p., richiamando precedente giurisprudenza di legittimità, e ha reputato generica la censura relativa all'art. 3 Cost. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna di primo grado; la sentenza di legittimità non ne affronta il merito, ma prende atto del reato contestato e della condanna pronunciata in primo grado.

  • art. 581 c.p.p.

    Le disposizioni che richiedono, a pena di inammissibilità, il deposito con l'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza, dello specifico mandato ad impugnare, sono ritenute legittime e non lesive del diritto di difesa o del diritto di impugnazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per la questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non vulnerato dalle disposizioni processuali sull'impugnazione.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato per la questione di legittimità costituzionale; la Corte esclude il contrasto con la presunzione di non colpevolezza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per la questione di legittimità costituzionale; la Corte esclude il contrasto con il diritto di difesa e con il diritto di impugnazione.

  • art. 3 Cost.

    La censura è ritenuta del tutto generica; la Corte osserva comunque che la previsione dell'inammissibilità per il mancato rispetto della regola processuale è ragionevole.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio richiesta ai fini delle impugnazioni non è surrogabile dalla mera indicazione del luogo di residenza dell'imputato inserita nell'atto di appello dal difensore, poiché essa esprime la volontà specifica di ricevere lì le notificazioni e comunicazioni.
  • Le prescrizioni dell'art. 581 c.p.p. sui requisiti dell'atto di impugnazione costituiscono modalità di esercizio della facoltà impugnatoria del difensore e non comprimono il potere di impugnare spettante personalmente all'imputato; pertanto non contrastano con gli artt. 24, 27 e 111 Cost.
  • La previsione dell'inammissibilità dell'impugnazione per mancato rispetto di regole formali connesse alla corretta individuazione del domicilio processuale è ragionevole quando è finalizzata a prevenire nullità e disfunzioni nella citazione dell'imputato.
  • Una censura di legittimità costituzionale formulata in modo generico e priva di specifica dimostrazione del contrasto normativo è inidonea a superare il vaglio di manifesta infondatezza.
  • La memoria difensiva successiva non può superare l'inammissibilità originaria del ricorso se non introduce argomentazioni idonee a scalfire il vizio processuale rilevato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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