Cassazione Penale, Ordinanza n. 11525/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello, con cui era stata confermata la condanna per avere messo in vendita come genuino un prodotto alimentare non conforme a quanto dichiarato in ეტichetta: una bottiglia indicata come "Olio Extravergine d'Oliva tenuta coratina 100% italiano" conteneva invece olio di semi addizionato con clorofilla. Con il primo motivo il ricorrente contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che non ricorressero gli estremi del reato ascritto al capo B; con il secondo motivo censurava il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, lamentando in sostanza il mancato riconoscimento di un trattamento sanzionatorio più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato e generico il primo motivo, osservando che il fatto era correttamente sussunto nello schema dell'art. 516 c.p. perché il prodotto venduto come genuino non possedeva le caratteristiche legali dell'olio dichiarato in etichetta. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, richiamando il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata ex art. 69, comma 4, c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra il reato la messa in vendita come genuine di sostanze alimentari che, per composizione effettiva, non corrispondono alle qualità o ai quantitativi richiesti dalla legge o dichiarati, anche se il prodotto è presentato con un'etichetta ingannevole.
Le circostanze attenuanti generiche non possono prevalere sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p.; il giudizio di prevalenza è quindi precluso per legge.
Recidiva reiterata richiamata come causa ostativa alla prevalenza delle attenuanti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Richiamato nel testo come norma di inquadramento del fatto relativo alla vendita di sostanze alimentari non genuine.
Fondamento della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che contesti la qualificazione giuridica del fatto quando la Corte di merito abbia correttamente ricondotto la condotta al paradigma normativo applicabile e la censura si risolva in una critica generica alla valutazione di fatto.
- In materia di frode nella vendita di alimenti, deve considerarsi non genuino anche il prodotto che, pur etichettato come conforme a una certa qualità merceologica, non contenga in concreto le sostanze o i quantitativi previsti dalla normativa di settore.
- La nozione di sostanza alimentare non genuina non richiede necessariamente un prodotto totalmente diverso, essendo sufficiente la difformità della composizione effettiva rispetto a quella legalmente o commercialmente promessa.
- Il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti è precluso quando operi il divieto legislativo di prevalenza sulla recidiva reiterata; la doglianza sul punto è dunque inammissibile se diretta contro un risultato imposto dalla legge.
- Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è la regola, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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