Cassazione Penale, Sentenza n. 46083/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi principali: (1) vizio di motivazione per presunto travisamento della prova documentale, in particolare riguardo a un presunto documento in formato excel contenuto in un CD-Rom che il ricorrente sostiene non essere stato acquisito agli atti; (2) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello, che avrebbe riformato l'assoluzione del primo grado senza la dovuta motivazione rafforzata e con una rilettura parziale dei fatti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che: (a) la Corte d'appello poteva legittimamente riformare l'assoluzione senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale, essendo il sovvertimento basato su diverso apprezzamento del compendio probatorio documentale; (b) il CD-Rom acquisito al fascicolo del dibattimento era utilizzabile anche se non vi era formale provvedimento di ammissione e la difesa aveva facoltà di prenderne visione; (c) il primo motivo è aspecifico e non confronta puntualmente la motivazione impugnata; (d) la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione (anche rafforzata) evidenziando la sproporzione tra fabbisogno di manodopera dell'azienda e le giornate dichiarate, l'assenza di tracce materiali in sopralluogo e l'informativa sul coimputato Biliardi, elementi che giustificano la condanna. Conseguentemente la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Si ricorda l'esito di merito impugnato: la Corte di appello aveva dichiarato Paternò responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 640, secondo comma, n. 1 c.p., limitatamente alle condotte del 21/09/2015 e del 22/03/2016, condannandolo a 6 mesi di reclusione e 51 euro di multa; altre condotte erano state dichiarate prescritte.
Norme richiamate
Norma sulla partecipazione al reato; citata quale riferimento al capo di imputazione per concorso nei reati contestati.
art. 640, secondo comma, n. 1 cod. pen.
Frode ai danni dello Stato / indebita percezione di erogazioni pubbliche; la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il fatto nei termini contestati per le date indicate.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiama la necessità, in caso di riforma di una sentenza assolutoria, di una "forza persuasiva superiore" e della riassunzione della prova dichiarativa se decisiva, a sostegno dell'obbligo di motivazione rafforzata quando la realtà storico-materiale è rimasta incontroversa.
al di là di ogni ragionevole dubbio
Citato come parametro del canone probatorio proprio dell'assoluzione; la Corte richiama il superamento di tale canone nel quadro della riforma dell'assoluzione, richiedendo maggiore persuasività nella motivazione di appello.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Normativa processuale richiamata in relazione alla richiesta (o mancata richiesta) di trattazione orale e alla trattazione con contraddittorio scritto.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Norma richiamata in tema di modalità di svolgimento del procedimento con requisitoria scritta e trattazione eventuale, qui riferita alla procedura adottata nel giudizio di legittimità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'esposizione dei motivi in cassazione "nei limiti strettamente necessari" per la motivazione; richiamata per la struttura del ricorso.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'inammissibilità per aspecificità del motivo: la mancata correlazione tra le argomentazioni del ricorso e le ragioni decisive del provvedimento impugnato comporta inammissibilità.
Norma che regola la condanna alle spese processuali e alle somme a favore della Cassa delle ammende; applicata per irrogare l'onere al ricorrente.
art. 6 CEDU, par. 3, lett. d
Richiamato nel contesto delle garanzie processuali e del principio di giusto processo, in particolare con riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU sulle riforme delle assoluzioni.
Massime di principio
- La Corte d'appello può riformare un'assoluzione quando il diverso apprezzamento del compendio probatorio documentale rende superflua la rinnovazione dell'istruttoria: non sempre è obbligatoria la ripetizione delle escussioni testimoniali se il cambiamento di giudizio si fonda su documenti già acquisiti.
- Perché un ricorso in Cassazione sia ammissibile è necessario un confronto puntuale e specifico con le ragioni della decisione impugnata: motivi generici o che non indicano esattamente in che modo la motivazione di merito sarebbe viziata conducono all'inammissibilità per aspecificità.
- Documenti acquisiti al fascicolo del dibattimento sono utilizzabili anche se non vi è stato un formale provvedimento di ammissione, purché sia garantita alla difesa la possibilità di prenderne visione e di estrarne copia; l'assenza di una formale ammissione è ininfluenti se non è pregiudizievole al contraddittorio.
- Nel caso di riforma di un'assoluzione l'obbligo di motivazione rafforzata sussiste salvo che la sentenza di primo grado abbia contenuto motivazionale così generico o meramente assertivo da non offrire possibile confutazione: in tal caso l'appello può risultare l'unica decisione argomentata e sufficiente.
- In cassazione non va solo ripetuto un vizio astratto: il ricorrente deve dimostrare analiticamente la decisività dell'errore denunciato rispetto al percorso logico-giuridico seguito dal giudice del merito, indicando come la diversa decisione sarebbe dovuta intervenire.
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