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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4188/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.). Sostiene di essere incensurato e minorenne/infraventunenne all'epoca dei fatti, per cui il beneficio sarebbe compatibile; contesta che la Corte territoriale abbia escluso la sospensione sia per l'entità della pena (erroneamente ritenuta ostativa) sia facendo riferimento a un presunto ulteriore furto desunto da una comunicazione di polizia giudiziaria non accertata in giudizio, violando la presunzione di non colpevolezza e usando atti non idonei a formare prognosi negativa sulla recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla questione della sospensione condizionale della pena: ha annullato la sentenza impugnata quanto a tale punto e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuova valutazione sulla concedibilità del beneficio. Ha dichiarato irrevocabile la parte di sentenza che ha accertato la responsabilità penale (art. 624 c.p.p.), poiché su tale accertamento non è stato proposto ricorso. In sostanza la condanna resta confermata quanto alla responsabilità, ma la valutazione sulla sospensione condizionale va rifatta.

Norme richiamate

  • art. 163 codice penale

    Disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte osserva che, per un imputato incensurato e infraventunenne, la pena inflitta non era di per sé ostativa alla sospensione ai sensi del comma 3, e la decisione negativa deve fondarsi su concreta prognosi di recidiva, non su mere segnalazioni.

  • art. 27 Costituzione

    Richiamata nella censura del ricorrente in relazione alla presunzione di non colpevolezza: non si può ritenere definitivamente accertato un illecito prima di una condanna irrevocabile.

  • art. 115‑bis codice di procedura penale (d.lgs. 8.11.2021 n.188)

    La Corte chiarisce che la norma limita i riferimenti alla colpevolezza in taluni provvedimenti, ma non si applica alle decisioni che concernono la determinazione del trattamento sanzionatorio (come la sospensione condizionale), le quali possono continuare a tener conto di precedenti di polizia o giudiziari purché valutati nel merito.

  • art. 9 legge n. 121/1981

    Prevede l'accesso dell'Autorità giudiziaria ai precedenti di polizia; la giurisprudenza ammette l'utilizzo di tali precedenti nella valutazione prognostica, ma richiede un esame concreto del loro contenuto.

  • art. 133 codice penale

    Criteri di determinazione della pena: la prognosi sulla personalità e sulla pericolosità dell'imputato deve basarsi sulle circostanze indicate, comprese – se valutate concretamente – le informazioni sui precedenti.

  • art. 624 codice di procedura penale

    Norma richiamata per dichiarare irrevocabile la parte della sentenza che concerne l'affermazione della responsabilità penale non impugnata.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p. può essere esclusa solo in presenza di una motivazione concreta che dimostri l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole (presunta recidiva); non è sufficiente richiamare genericamente l'entità della pena se la legge consente la sospensione.
  • Precedenti di polizia e comunicazioni di reato possono essere considerati dal giudice ai fini della prognosi sulla recidiva, ma non come meri e incontestati indici: occorre valutare nel merito il contenuto e l'esito di tali segnalazioni e motivare come esse influiscano sulla personalità dell'imputato.
  • La presunzione di non colpevolezza limita l'uso di atti non accertati per dichiarare una responsabilità penale, ma non esclude completamente la considerazione di elementi non definitivi nell'ambito della determinazione del trattamento sanzionatorio, purché il giudice ne valuti criticamente la rilevanza e il significato.
  • Il nuovo art. 115‑bis c.p.p. non impedisce ai giudici di tener conto di precedenti non definitivi quando decidono su misure o benefici attinenti alla determinazione della pena, ma richiede comunque una valutazione qualificata e motivata degli elementi presi in considerazione.
  • Il mancato rispetto del programma di messa alla prova non costituisce automaticamente prova di propensione alla delinquere; il giudice deve motivare perché tale comportamento concreta una mancanza di garanzie di astensione da futuri reati.
  • Se la Corte di legittimità accerta carenze motivate nella valutazione di tali elementi, può annullare la decisione limitatamente al punto viziato e rinviare per nuovo esame, mantenendo invece irrevocabili gli aspetti non impugnati.

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