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Sentenza

Sentenza n. 4567/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo a quattro opere abusive, consistenti in abitazione, autorimessa, forno in muratura e laboratorio artigianale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato aveva presentato nel 2004 quattro domande di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, per opere realizzate senza titolo edilizio. Dopo richieste e integrazioni documentali, il Comune aveva segnalato la presenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali, paesaggistici e di tutela del Parco nazionale del Gargano, invitando a produrre i relativi atti autorizzatori. Nel 2019 il Comune aveva respinto le domande, ritenendo ostativa la presenza dei vincoli. Il ricorrente aveva dedotto in primo grado la formazione del silenzio-assenso per inerzia dell’amministrazione e, in subordine, il difetto di istruttoria e di motivazione del diniego, per mancata verifica concreta della compatibilità delle opere con il vincolo idrogeologico e mancata acquisizione del parere dell’autorità di bacino. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello è stato dedotto un unico motivo di error in iudicando, difetto, contraddittorietà e parzialità della motivazione, sostenendo che il TAR non avesse considerato l’inerzia comunale, la sussistenza dei presupposti per la sanatoria e l’assenza di una verifica concreta di compatibilità delle opere con i vincoli. Quanto al forno, l’appellante lo aveva qualificato come intervento di manutenzione straordinaria, riconducibile alla tipologia 6 della tabella allegata al decreto sul terzo condono.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto applicabile l’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, secondo cui non sono sanabili le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli statali o regionali posti a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesaggistici, nonché dei parchi e delle aree protette, quando ricorrano anche gli ulteriori presupposti previsti dalla disposizione. Secondo il Collegio, la presenza di vincoli sull’area, indipendentemente dalla loro natura assoluta o relativa, determina ex lege l’insanabilità degli abusi maggiori e impedisce la formazione del silenzio-assenso. Le opere principali, consistenti nella realizzazione di nuovi fabbricati destinati ad abitazione, autorimessa e laboratorio, rientrano nella tipologia degli abusi maggiori. Anche il forno, pur essendo stato qualificato nella domanda come manutenzione straordinaria, presenta caratteristiche dimensionali e costruttive tali da poter essere considerato nuova costruzione; inoltre, la sua destinazione all’attività artigianale di panificazione esclude una lettura meramente pertinenziale. In ogni caso, l’intervento doveva essere valutato unitariamente, e non mediante una considerazione atomistica dei singoli manufatti, perché le opere erano vicine e funzionalmente collegate alle esigenze abitative e professionali dei proprietari. Il diniego comunale e la sentenza di primo grado sono stati quindi ritenuti sufficientemente motivati, senza necessità della verifica di compatibilità concreta o del parere invocato dall’appellante. Nulla sulle spese del grado, essendo il Comune non costituito; sono rimaste a carico dell’appellante le spese da lui sostenute.

Norme richiamate

  • art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326

    «le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora […] siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici»

    Il comma 27, lettera d), è stato interpretato nel senso che la presenza di vincoli sull’area, a prescindere dalla loro natura assoluta o relativa, comporta ex lege l’insanabilità degli abusi maggiori e rende inconfigurabile il silenzio-assenso.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio d’appello è stato definito con sentenza in forma semplificata, ritenendone sussistenti i presupposti.

  • artt. 38 e 60 c.p.a.

    La decisione è stata adottata in camera di consiglio e definita in forma semplificata.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, le opere abusive maggiori realizzate su immobili soggetti a vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o relativi a parchi e aree protette, istituiti prima dell’esecuzione delle opere, non sono suscettibili di sanatoria quando ricorrano i presupposti previsti dalla disposizione, indipendentemente dalla natura assoluta o relativa del vincolo.
  • In presenza dei vincoli ostativi previsti dalla disciplina del terzo condono, non può formarsi il silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria, poiché l’insanabilità deriva direttamente dalla legge.
  • La qualificazione dell’opera indicata dal richiedente nella domanda di condono non è vincolante per il giudice quando le caratteristiche costruttive, dimensionali e funzionali del manufatto ne evidenzino la natura di nuova costruzione o di abuso maggiore.
  • Quando un intervento abusivo è composto da più manufatti vicini e funzionalmente collegati, le opere devono essere valutate globalmente e non atomisticamente, così da considerarne gli effetti complessivi sul territorio e sulla disciplina del condono.
  • Il diniego di condono è sufficientemente motivato mediante il richiamo alla natura delle opere abusive e alla presenza dei vincoli normativamente ostativi, senza che sia necessaria una distinta verifica di compatibilità concreta quando la disciplina applicabile esclude ex lege la sanabilità.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiAppelloDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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