Sentenza n. 4567/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo a quattro opere abusive, consistenti in abitazione, autorimessa, forno in muratura e laboratorio artigianale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato aveva presentato nel 2004 quattro domande di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, per opere realizzate senza titolo edilizio. Dopo richieste e integrazioni documentali, il Comune aveva segnalato la presenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali, paesaggistici e di tutela del Parco nazionale del Gargano, invitando a produrre i relativi atti autorizzatori. Nel 2019 il Comune aveva respinto le domande, ritenendo ostativa la presenza dei vincoli. Il ricorrente aveva dedotto in primo grado la formazione del silenzio-assenso per inerzia dell’amministrazione e, in subordine, il difetto di istruttoria e di motivazione del diniego, per mancata verifica concreta della compatibilità delle opere con il vincolo idrogeologico e mancata acquisizione del parere dell’autorità di bacino. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello è stato dedotto un unico motivo di error in iudicando, difetto, contraddittorietà e parzialità della motivazione, sostenendo che il TAR non avesse considerato l’inerzia comunale, la sussistenza dei presupposti per la sanatoria e l’assenza di una verifica concreta di compatibilità delle opere con i vincoli. Quanto al forno, l’appellante lo aveva qualificato come intervento di manutenzione straordinaria, riconducibile alla tipologia 6 della tabella allegata al decreto sul terzo condono.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto applicabile l’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, secondo cui non sono sanabili le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli statali o regionali posti a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesaggistici, nonché dei parchi e delle aree protette, quando ricorrano anche gli ulteriori presupposti previsti dalla disposizione. Secondo il Collegio, la presenza di vincoli sull’area, indipendentemente dalla loro natura assoluta o relativa, determina ex lege l’insanabilità degli abusi maggiori e impedisce la formazione del silenzio-assenso. Le opere principali, consistenti nella realizzazione di nuovi fabbricati destinati ad abitazione, autorimessa e laboratorio, rientrano nella tipologia degli abusi maggiori. Anche il forno, pur essendo stato qualificato nella domanda come manutenzione straordinaria, presenta caratteristiche dimensionali e costruttive tali da poter essere considerato nuova costruzione; inoltre, la sua destinazione all’attività artigianale di panificazione esclude una lettura meramente pertinenziale. In ogni caso, l’intervento doveva essere valutato unitariamente, e non mediante una considerazione atomistica dei singoli manufatti, perché le opere erano vicine e funzionalmente collegate alle esigenze abitative e professionali dei proprietari. Il diniego comunale e la sentenza di primo grado sono stati quindi ritenuti sufficientemente motivati, senza necessità della verifica di compatibilità concreta o del parere invocato dall’appellante. Nulla sulle spese del grado, essendo il Comune non costituito; sono rimaste a carico dell’appellante le spese da lui sostenute.
Norme richiamate
art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326
«le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora […] siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici»
Il comma 27, lettera d), è stato interpretato nel senso che la presenza di vincoli sull’area, a prescindere dalla loro natura assoluta o relativa, comporta ex lege l’insanabilità degli abusi maggiori e rende inconfigurabile il silenzio-assenso.
Il giudizio d’appello è stato definito con sentenza in forma semplificata, ritenendone sussistenti i presupposti.
La decisione è stata adottata in camera di consiglio e definita in forma semplificata.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, le opere abusive maggiori realizzate su immobili soggetti a vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o relativi a parchi e aree protette, istituiti prima dell’esecuzione delle opere, non sono suscettibili di sanatoria quando ricorrano i presupposti previsti dalla disposizione, indipendentemente dalla natura assoluta o relativa del vincolo.
- In presenza dei vincoli ostativi previsti dalla disciplina del terzo condono, non può formarsi il silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria, poiché l’insanabilità deriva direttamente dalla legge.
- La qualificazione dell’opera indicata dal richiedente nella domanda di condono non è vincolante per il giudice quando le caratteristiche costruttive, dimensionali e funzionali del manufatto ne evidenzino la natura di nuova costruzione o di abuso maggiore.
- Quando un intervento abusivo è composto da più manufatti vicini e funzionalmente collegati, le opere devono essere valutate globalmente e non atomisticamente, così da considerarne gli effetti complessivi sul territorio e sulla disciplina del condono.
- Il diniego di condono è sufficientemente motivato mediante il richiamo alla natura delle opere abusive e alla presenza dei vincoli normativamente ostativi, senza che sia necessaria una distinta verifica di compatibilità concreta quando la disciplina applicabile esclude ex lege la sanabilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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