Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24267/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del 24/01/2022 che aveva confermato la condanna per due fatti di danneggiamento aggravato (art. 625 n.7 c.p.). Le censure erano: 1) nullità per omessa notifica del decreto di citazione in appello, dedotta in quanto l'elezione di domicilio era stata indicata solo nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e non per il procedimento principale; 2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti avrebbe ricondotto il fatto alla disciplina dell'art. 52 D.Lgs. 274/2000 con conseguente diversa determinazione della pena (richiamando anche art. 635 c.p. e artt. 1, 2 co.4 e 69 co.3 c.p.); 3) vizio di motivazione sulla ritenuta recidiva e sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva stessa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati. Sul primo punto ha richiamato consolidata giurisprudenza (art. 161 c.p.p.) secondo cui l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato vale anche per il procedimento principale, quindi la notifica è valida. Sul secondo punto ha ricordato il principio consolidato secondo cui il reato di danneggiamento aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 635 c.p. resta estraneo alla competenza del giudice di pace e non può essere commisurato alle pene di cui all'art. 52 D.Lgs. 274/2000 anche nel caso in cui l'aggravante sia neutralizzata in sede di giudizio per effetto di attenuanti. Sul terzo punto la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale aveva fornito motivazione puntuale e non viziata circa la recidiva e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; le censure erano meramente riconsiderazioni di merito non idonee in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, co. 1, lett. c) c.p.p.

    Norma di rito che disciplina i motivi per cui la Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso; richiamata per inquadrare la censura di nullità per omessa notifica

  • art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p.

    Richiamata rispetto a doglianze di inosservanza o erronea applicazione della legge penale; la Corte la usa per valutare la fondatezza delle censure sostanziali

  • art. 161 c.p.p.

    Interpretato dalla Corte nel senso che l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche per il procedimento principale, impedendo 'parcellizzazioni' degli effetti della dichiarazione di domicilio

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Riferimento all'aggravante contestata (fatti commessi su cose destinate alla pubblica utilità o all'interno di uffici pubblici); la sussistenza dell'aggravante era parte della motivazione di merito confermata

  • art. 635 c.p.

    Norma sul danneggiamento; la Corte richiamando giurisprudenza ha affermato che la fattispecie aggravata di cui al secondo comma dell'art. 635 c.p. resta estranea alla competenza del giudice di pace anche se l'aggravante viene neutralizzata in sede di giudizio

  • D.Lgs. 28/08/2000 n. 274, art. 52

    Norma che disciplina la competenza e le sanzioni per i reati attribuibili al Giudice di Pace; la Corte ha chiarito che non è applicabile al danno aggravato di cui all'art. 635 secondo comma anche se l'aggravante è neutralizzata

  • artt. 1, 2 co. 4 e 69 co. 3 c.p.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena; la Corte non ha ritenuto fondati i rilievi di erronea determinazione della pena alla luce della configurazione del reato aggravato

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato nella prima censura (segnalato dal ricorrente) in tema di notificazioni; la Corte non ha ritenuto fondata la lettura che avrebbe limitato l'elezione di domicilio agli atti incidentali

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si estende anche al procedimento principale e rende valide le notificazioni eseguite presso il difensore, per effetto dell'art. 161 c.p.p.; non è possibile limitare unilateralmente tale effetto alla sola istanza incidentale.
  • La neutralizzazione in fase di giudizio di un'aggravante non trasforma automaticamente la fattispecie aggravata in una fattispecie sottoposta alla competenza del Giudice di Pace: per il reato di danneggiamento aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 635 c.p. resta esclusa la competenza del Giudice di Pace anche se l'aggravante viene neutralizzata.
  • Le questioni inerenti alla ritenuta recidiva e al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti costituiscono valutazioni di merito della Corte territoriale e, in Cassazione, possono essere sindacate solo se emergono dalla motivazione lacune, contraddizioni o illogicità manifeste; la mera proposta di diversa valutazione non è sufficiente.
  • In ricorso per cassazione è necessario articolare e dimostrare vizi di diritto o di motivazione seri e specifici (nullità, contraddizioni manifeste, errori di diritto), altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).
  • Prima di impugnare per Cassazione, è utile verificare la consolidata giurisprudenza della Corte su temi di diritto processuale o sostanziale rilevanti (es. effetti dell'elezione di domicilio, disciplina di competenza per reati aggravati), poiché motivi contrari a orientamenti fermi sono difficilmente accolti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.