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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07401/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Il procedimento non riguarda il merito della controversia previdenziale originaria, ma la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 23620/2025 della Corte di cassazione, che aveva rigettato il ricorso e compensato le spese senza inserire nel dispositivo l'attestazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La Corte ha rilevato d'ufficio la mancanza e ha aperto il procedimento di correzione. In camera di consiglio le parti non sono intervenute né hanno formulato osservazioni.

La decisione

La Corte ha accolto il procedimento di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'inserimento, nel dispositivo dell'ordinanza n. 23620/2025, della formula relativa ai presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Ha altresì disposto la trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti, compresa l'annotazione sull'originale del provvedimento corretto. Non è stata pronunciata condanna sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    "quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione"

    la Corte ribadisce che il giudice dell'impugnazione deve attestare nel dispositivo la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando la decisione rientra nei casi previsti dalla norma, tra cui il rigetto integrale dell'impugnazione; l'omissione è emendabile come errore materiale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    costituisce il parametro del contributo unificato iniziale cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di ricorrenza dei presupposti di legge.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002

    l'obbligazione di pagamento del contributo unificato è prevista ex lege, in importo predeterminato, e grava in ogni caso sulla parte soccombente, senza necessità di una pronuncia del giudice sulla sua quantificazione.

  • art. 287 c.p.c.

    viene richiamato come base normativa dell'emendabilità delle omissioni materiali del provvedimento.

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la correzione dell'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione senza modificare la decisione o la motivazione.

Massime di principio

  • La mancata indicazione nel dispositivo della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, quando il ricorso è integralmente rigettato, inammissibile o improcedibile, integra un errore materiale correggibile ex artt. 287 e 391-bis c.p.c.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato sorge solo se esiste l'obbligo originario di pagamento del contributo unificato; il raddoppio è dunque accessorio e dipendente dal presupposto normativo iniziale.
  • Il giudice dell'impugnazione deve dare atto nel dispositivo dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato solo nei casi espressamente previsti dalla legge, mentre non è tenuto a farlo quando la decisione non rientra in tali fattispecie.
  • Le statuizioni in materia di contributo unificato sono imposte dalla legge e non richiedono una valutazione discrezionale del giudice quanto a compensazione o determinazione dell'importo.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non vi è luogo a provvedere sulle spese, salvo diversa previsione processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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