Cassazione Civile, Ordinanza n. 07401/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il procedimento non riguarda il merito della controversia previdenziale originaria, ma la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 23620/2025 della Corte di cassazione, che aveva rigettato il ricorso e compensato le spese senza inserire nel dispositivo l'attestazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La Corte ha rilevato d'ufficio la mancanza e ha aperto il procedimento di correzione. In camera di consiglio le parti non sono intervenute né hanno formulato osservazioni.
La decisione
La Corte ha accolto il procedimento di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'inserimento, nel dispositivo dell'ordinanza n. 23620/2025, della formula relativa ai presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Ha altresì disposto la trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti, compresa l'annotazione sull'originale del provvedimento corretto. Non è stata pronunciata condanna sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione"
la Corte ribadisce che il giudice dell'impugnazione deve attestare nel dispositivo la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando la decisione rientra nei casi previsti dalla norma, tra cui il rigetto integrale dell'impugnazione; l'omissione è emendabile come errore materiale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il parametro del contributo unificato iniziale cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di ricorrenza dei presupposti di legge.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002
l'obbligazione di pagamento del contributo unificato è prevista ex lege, in importo predeterminato, e grava in ogni caso sulla parte soccombente, senza necessità di una pronuncia del giudice sulla sua quantificazione.
viene richiamato come base normativa dell'emendabilità delle omissioni materiali del provvedimento.
consente la correzione dell'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione senza modificare la decisione o la motivazione.
Massime di principio
- La mancata indicazione nel dispositivo della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, quando il ricorso è integralmente rigettato, inammissibile o improcedibile, integra un errore materiale correggibile ex artt. 287 e 391-bis c.p.c.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato sorge solo se esiste l'obbligo originario di pagamento del contributo unificato; il raddoppio è dunque accessorio e dipendente dal presupposto normativo iniziale.
- Il giudice dell'impugnazione deve dare atto nel dispositivo dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato solo nei casi espressamente previsti dalla legge, mentre non è tenuto a farlo quando la decisione non rientra in tali fattispecie.
- Le statuizioni in materia di contributo unificato sono imposte dalla legge e non richiedono una valutazione discrezionale del giudice quanto a compensazione o determinazione dell'importo.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non vi è luogo a provvedere sulle spese, salvo diversa previsione processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 26 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07240/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 26 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07241/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 26 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07243/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 26 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07244/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 26 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07250/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 26 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07256/2026 del 26/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →