Cassazione Penale, Sentenza n. 30376/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per reati connessi all'art. 73 d.P.R. 309/90. Tre censure: (1) incompetenza del GIP distrettuale per fatti commessi a Latina e mancanza di gravi indizi per il delitto qualificante; (2) erronea esclusione della 'lieve entità' ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90 nonostante la contestazione riguardasse pochi episodi e modiche quantità; (3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p. per il diverso limite di pena (3 anni) rispetto all'art. 656, comma 5 c.p.p. (4 anni), con richiesta in subordine di rinvio alla Corte costituzionale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione costituzionale (distinzione di finalità tra istituti cautelari e fase esecutiva). Ha confermato la competenza del GIP distrettuale sulla base della notizia di reato iscritta nel registro ex art. 335 c.p.p., aderendo all'orientamento maggioritario della Cassazione e ritenendo ininfluenti le pronunce richiamate dalla difesa. Ha altresì dichiarato infondata l'eccezione sulla lieve entità: la motivazione del Tribunale del riesame è congrua e valorizza il contesto delinquenziale, le intercettazioni e le dichiarazioni del collaboratore che documentano rifornimenti significativi, messa a disposizione dell'abitazione per la custodia della droga e continuità dell'attività illecita. Conseguenza: confermata la misura cautelare; rigetto del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nessun rinvio alla Corte costituzionale.
Norme richiamate
Usato come riferimento procedurale per il riesame dell'ordinanza cautelare; non ostacolerebbe la competenza del GIP distrettuale se la notizia di reato è stata iscritta nel registro del Tribunale capoluogo del distretto
La competenza funzionale del GIP distrettuale si determina in base alla notizia di reato iscritta nel registro ex art.335; se il reato qualificante è stato iscritto, la competenza persiste anche se in sede cautelare non vengono ravvisati gravi indizi per quel reato
art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5
La norma sulla 'lieve entità' non è automatica: la pluralità di illeciti o le piccole quantità possono comunque non integrare la lieve entità quando emergono elementi che indicano continuità, contesto delittuoso organizzato o ruolo rilevante dell'indagato
art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Prevede limiti alla custodia cautelare in relazione a ipotesi di pena prevedibile; la Corte ha ritenuto non fondata la questione di illegittimità costituzionale sul punto, distinguendo tra finalità cautelari e finalità esecutive
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato nel confronto sui limiti di pena tra fase cautelare e fase esecutiva; la Corte ha sottolineato la diversa finalità dell'istituto esecutivo rispetto a quello cautelare
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limitazioni formali alla motivazione del ricorso (breve esposizione dei motivi); il ricorso era articolato nei limiti di questa prescrizione
Norma sull'impugnazione per cassazione: le censure sono state inquadrate secondo le lettere rilevanti (violazione di legge, motivazione manifesta apparente), ma dichiarate infondate o inammissibili
artt. 3 e 111 Cost.
Invocate per la questione costituzionale (parità di trattamento e ragionevolezza); la Corte ha ritenuto che non sussista irragionevolezza nella diversa disciplina tra fase cautelare ed esecutiva
Massime di principio
- Competenza del GIP distrettuale: se la notizia di reato è stata iscritta nel registro del Tribunale capoluogo del distretto (art.335 c.p.p.), la competenza distrettuale si mantiene anche se, in sede cautelare, non si ritengono sussistenti i gravi indizi per il delitto qualificante; per contrastare ciò serve dimostrare un concreto vizio nella iscrizione o nella titolarità della notizia di reato
- Lieve entità (art.73, comma 5 DPR 309/90): la valutazione è sostanziale e contestuale; più episodi o piccole quantità non garantiscono automaticamente la lieve entità se esistono elementi che indicano continuità, ruolo organizzativo, rifornimenti rilevanti o messa a disposizione di locali per lo stoccaggio
- Prove cautelari: intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e riscontri fattuali che evidenziano rifornimenti significativi e comportamento continuativo sono elementi forti per giustificare la custodia cautelare in carcere
- Questioni costituzionali sui limiti di pena: i giudici di legittimità distinguono finalità cautelari ed esecutive; una disparità numerica nei limiti di pena tra fasi difficilmente viene ritenuta incostituzionale senza prova di irragionevolezza non giustificata
- Strategia difensiva efficace: per impugnare con successo ordinanze cautelari è utile proporre elementi probatori contrari (es. alibi, assenza di ruolo operativo, contestazione della fonte delle prove), segnalare specifiche violazioni procedurali o controversie di giurisprudenza consolidate richiedendo espressamente il deferimento alle Sezioni Unite quando vi sia un contrasto giurisprudenziale significativo
- Onere motivazionale dei giudici: i provvedimenti di riesame devono offrire motivazioni congrue e complete; censure generiche sulla logica della valutazione sono difficilmente efficaci se la decisione mostra un percorso logico-deduttivo e riscontri probatori
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