Cassazione Penale, Ordinanza n. 20756/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il soggetto condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte di assise di Napoli che aveva respinto la richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra reati già giudicati con quattro diverse sentenze, tutte relative a delitti di omicidio commessi tra il 28 gennaio 1989 e il 9 luglio 1991. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che i singoli omicidi fossero frutto di scelte contingenti e autonome: gli episodi sarebbero invece stati espressione di un medesimo disegno criminoso sin dall'origine, finalizzato a ottenere prestigio criminale e il riconoscimento di "uomo d'onore" nell'ambito della camorra, nel contesto della fase di transizione successiva alla dissoluzione della Nuova camorra organizzata. Il ricorso deduceva quindi vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse decontestualizzato i fatti e non valorizzato la comune matrice programmatica delle condotte omicidiarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, conseguentemente, lo ha dichiarato inammissibile. Ha condiviso la motivazione dell'ordinanza impugnata, reputandola completa, logica, non apparente e non contraddittoria: i vari omicidi sono stati valutati come espressione di una scelta di vita del ricorrente, ma non come attuazione di un unico programma criminoso originariamente delineato, neppure nelle linee generali. Le singole condotte sarebbero state decise di volta in volta in base a contingenze e opportunità, sicché mancava l'unicità del disegno criminoso necessaria per la continuazione. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'istituto della continuazione presuppone un'unicità originaria del disegno criminoso; non basta una mera affinità di movente o una comune scelta di vita criminale se i singoli reati risultano programmati e decisi in modo occasionale e contingente.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074
Richiamata a sostegno del principio per cui l'unicità del disegno criminoso deve risultare da una programmazione originaria e non può essere desunta solo da una generica inclinazione delittuosa.
Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420
Richiamata per ribadire che la continuazione non è configurabile quando i fatti siano frutto di determinazioni autonome assunte in tempi e contesti diversi.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896
Richiamata quale precedente conforme sulla necessità di un programma iniziale sufficientemente definito per riconoscere il vincolo della continuazione.
Massime di principio
- La continuazione tra reati richiede la prova di un medesimo disegno criminoso già presente al momento della prima condotta, almeno nelle sue linee essenziali; non è sufficiente che i reati siano accomunati da un identico movente o da una generale finalità di affermazione criminale.
- Una serie di omicidi commessi in tempi diversi può integrare una scelta di vita delittuosa, ma non per ciò solo un unico programma criminoso: se le singole azioni sono state decise di volta in volta in base a contingenze e opportunità, la continuazione va esclusa.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione in tema di continuazione è limitato alla verifica che la decisione di merito sia completa, logica e non contraddittoria; quando il giudice spiega in modo coerente perché manchi l'unicità del disegno, il ricorso che sollecita una diversa lettura del fatto è inammissibile.
- La mera aspirazione dell'autore a rafforzare il proprio prestigio criminale o a conquistare un ruolo nell'organizzazione non equivale, di per sé, a un piano criminoso unitario idoneo a sorreggere la continuazione.
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