Cassazione Civile, Ordinanza n. 03992/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali richiesti per gli anni 2010-2012 dalla cassa di categoria dei geometri. Il professionista sosteneva che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto legittima l'iscrizione d'ufficio alla cassa e il correlato obbligo contributivo, senza verificare in concreto il requisito dell'esercizio continuativo della professione e della produzione di reddito professionale. Con il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione della disciplina normativa invocata, assumendo che la regolamentazione statutaria della cassa non potesse derogare alla legge e che l'obbligo contributivo non potesse sorgere in assenza di attività professionale effettiva. Con il secondo motivo deduceva violazione delle norme sull'onere della prova e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la corte d'appello avesse posto a suo carico l'onere di provare il mancato esercizio dell'attività e avesse trascurato la sua autocertificazione di non esercizio professionale, idonea a superare la presunzione di iscrizione e contribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminati congiuntamente per connessione, sia il motivo sulla legittimità dell'iscrizione e dell'obbligo contributivo, sia quello sull'onere della prova e sull'omesso esame dell'autocertificazione. Ha affermato che, per la cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'iscrizione obbligatoria e del pagamento della contribuzione minima è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; sono irrilevanti la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, salvo che siano rispettate le condizioni regolamentari previste dalla cassa per derogare alla presunzione di attività professionale. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che l'applicazione degli oneri dichiarativi posti dallo statuto e dalle delibere della cassa non integra un errore sul riparto probatorio ma discende dalla disciplina regolamentare applicabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
la disciplina statutaria/regolamentare della cassa può operare nel quadro previsto dalla legge e stabilire presupposti e modalità dell'obbligo di iscrizione e contribuzione; per la Corte, l'iscrizione all'albo è sufficiente a far sorgere l'obbligo, salvo le eccezioni previste dalle regole della cassa.
art. 5 dell'allegato E alla L. 20 marzo 1965 n. 2248
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non ne ricava un principio contrario alla regolamentazione della cassa.
non vi è violazione del riparto dell'onere della prova quando l'effetto discende dall'applicazione di norme statutarie e regolamentari che pongono a carico dell'iscritto specifici oneri dichiarativi o probatori.
richiamato dal ricorrente; la Corte non ravvisa una deroga illegittima ai criteri legali sull'onere della prova.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/2002
richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Per la cassa professionale di categoria, l'iscrizione all'albo può essere sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione e di versamento della contribuzione minima, anche in assenza di un esercizio continuativo o di reddito professionale.
- Le norme statutarie e regolamentari dell'ente previdenziale di categoria possono disciplinare le modalità con cui l'iscritto può superare la presunzione di svolgimento dell'attività professionale, imponendo specifici oneri dichiarativi o documentali.
- L'applicazione di tali oneri a carico dell'iscritto non viola di per sé l'art. 2697 c.c., quando si tratta della concreta disciplina dell'obbligo contributivo prevista dall'ordinamento dell'ente.
- La mera iscrizione a un'altra gestione previdenziale generale non esclude automaticamente l'obbligo contributivo verso la cassa professionale di appartenenza, se non nei limiti e alle condizioni fissate dalla disciplina della cassa stessa.
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