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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43876/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza ex art. 307 c.p.p. con cui la Corte d'appello aveva applicato la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini. Il ricorrente deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari: il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i delitti associativi senza verificare concretamente la permanenza delle esigenze cautelari, non tenendo conto del ridimensionamento del quadro probatorio (riqualificazione del fatto e esclusione del ruolo apicale in sede di appello, nonché annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione che aveva osservato l'assenza di prove di contributo alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione), né del tempo trascorso dalla commissione dei fatti e dall'esecuzione della misura custodiale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato sul vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Ha rilevato che il Tribunale ha erroneamente fatto affidamento solo sulla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, c.p.p., senza verificare in concreto la persistenza di tali esigenze alla luce del mutato quadro probatorio (riqualificazione del ruolo del Crupi e annullamento con rinvio della sentenza di appello che aveva già messo in dubbio la prova di un contributo effettivo alla consorteria). Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Reggio Calabria, sezione del riesame, per un nuovo esame sulla persistenza delle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato associativo contestato; la rilevanza del reato è stata considerata dal Tribunale ai fini delle esigenze cautelari, ma la Corte di Cassazione ha sottolineato che la mera contestazione non sostituisce la verifica concreta del contributo del singolo all'associazione.

  • art. 307 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione di altre misure cautelari dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini; richiede la sussistenza delle ragioni che avevano determinato la custodia cautelare, intese sia come permanenza sia come sopravvenienza di esigenze cautelari.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti di associazione di tipo mafioso; la Corte precisa tuttavia che tale presunzione non esime il giudice dall'accertamento concreto della persistenza delle esigenze cautelari nel caso specifico.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 16053 del 26/02/2019; Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014)

    Precedenti che chiariscono che l'inciso delle 'ragioni che avevano determinato la custodia cautelare' comprende sia la persistenza delle originarie esigenze sia la sopravvenienza di nuove esigenze; orientamenti utilizzati per interpretare l'art. 307 c.p.p.

Massime di principio

  • Quando si chiede l'applicazione di altre misure cautelari dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini (art. 307 c.p.p.), il giudice deve verificare concretamente la permanenza o la sopravvenienza delle esigenze cautelari che giustificarono la custodia, non potendo basarsi esclusivamente su presunzioni legislative.
  • La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. nei delitti associativi facilita l'accertamento delle esigenze cautelari, ma è comunque suscettibile di verifica e non elimina l'obbligo motivazionale del giudice nel caso concreto.
  • Il tempo trascorso dalla commissione dei fatti e dall'esecuzione della misura cautelare è un elemento rilevante e va valutato rispetto alla stabilità dell'associazione e agli specifici comportamenti dell'imputato; non può essere automaticamente dichiarato irrilevante senza adeguata motivazione.
  • Eventuali modifiche del quadro probatorio (es. riqualificazione del fatto, esclusione di ruolo apicale, annullamento con rinvio per carenze probatorie) incidono sulla valutazione delle esigenze cautelari e impongono nuovo e specifico accertamento da parte del giudice.
  • La differenza tra revoca/sostituzione della misura cautelare e applicazione di una diversa misura ai sensi dell'art. 307 c.p.p. richiede che il giudice compia una valutazione autonoma e puntuale della necessità e proporzionalità della nuova misura rispetto alla situazione attuale.
  • Se la Corte o un precedente giudizio hanno rilevato l'assenza di elementi essenziali (es. contributo effettivo alla conservazione/rafforzamento dell'associazione), il giudice di merito deve confrontarsi esplicitamente con tali rilievi nella motivazione prima di confermare o applicare nuove misure cautelari.

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