Cassazione Penale, Sentenza n. 08676/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per plurimi delitti di peculato (prelievi indebiti da libretti e conto Bancoposta, per complessivi €95.845,49) commessi dal 11/03/2014 al 13/05/2017 mentre il ricorrente era direttore dell'ufficio postale di Seggiano. Il difensore ha articolato quattro censure principali: 1) manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto in relazione all'affidabilità delle dichiarazioni delle persone offese, allegedmente indebitamente condizionate da funzionaria di Poste; 2) violazione e errata applicazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e delle norme sullo status delle dichiarazioni (rilevanza delle ammissioni rese nell'ambito di un accertamento interno); 3) vizio di qualificazione giuridica: assenza della qualità di incaricato di pubblico servizio (art. 314 c.p.), con conseguente possibile riclassificazione in appropriazione indebita aggravata; 4) errore nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.). In sede di deposito è stato anche aggiunto il motivo relativo alla ricostruzione della natura delle condotte alla luce del principio delle Sezioni Unite sulla qualificazione dell'attività di bancoposta e richiesta di estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nella sua totalità ritenendo i motivi infondati o inammissibili. Sulla prima censura ha dichiarato inammissibile la richiesta di rinnovato esame di merito, rilevando che la Corte di appello ha motivato logicamente la valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, riscontrate dalla documentazione contabile e dalle ammissioni dell'imputato. Sulla seconda censura ha affermato che l'art. 220 disp. att. c.p.p. non è applicabile perché le dichiarazioni vennero raccolte nel corso di un'indagine interna all'ufficio finalizzata alla verifica gestionale e non nell'esercizio di poteri ispettivi o di vigilanza pubblici; pertanto le ammissioni dell'imputato erano utilizzabili. Sulla terza censura ha ritenuto corretta la qualificazione di peculato: alla luce della giurisprudenza (anche delle Sezioni Unite) l'attività di raccolta del risparmio postale costituisce servizio pubblico e l'operatore che, nello svolgimento di tale attività, ha la disponibilità delle somme per ragione del servizio può essere considerato incaricato di pubblico servizio; pertanto i prelievi illeciti sono peculato anche quando agevolati dalla consegna fiduciaria di libretti/codici. Sulla quarta censura ha confermato la legittimità del diniego delle attenuanti generiche e della determinazione della pena in misura superiore al minimo per la gravità, la reiterazione e la vulnerabilità delle vittime. Conseguenza: confermata la condanna a cinque anni di reclusione, condanna alle spese di procedimento (art. 616 c.p.p.) e rigetto dell'istanza del ricorrente.
Norme richiamate
La Corte ha applicato l'articolo ritenendo integrato il delitto di peculato poiché l'imputato, nello svolgimento dell'attività di raccolta e gestione del risparmio postale, aveva disponibilità delle somme per ragione del servizio e si è appropriato di esse
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
La norma non è applicabile alle indagini interne di natura gestionale svolte dalla società, essendo riservata alle attività ispettive o di vigilanza che abbiano rilievo pubblicistico: di conseguenza le dichiarazioni raccolte nell'accertamento interno erano utilizzabili
d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento servizi di bancoposta)
Definisce l'attività di raccolta del risparmio postale e costituisce fondamento per riconoscere la connotazione pubblicistica dell'attività quando svolta per conto della Cassa depositi e prestiti
d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale), art. 12
Rilevante nella ricostruzione del profilo pubblicistico della raccolta del risparmio postale, mantenendo rilevo normativo nella disciplina del servizio
Sez. U. n. 34036 del 29/05/2025 (Prete, massima delle Sezioni Unite)
Principio di diritto che afferma che la raccolta del risparmio postale è prestazione di pubblico servizio e che l'operatore addetto alla vendita e gestione dei relativi prodotti riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio quando opera nello svolgimento di tale attività
artt. 62-bis e 133 cod. pen. (attenuanti e determinazione della pena)
Il rigetto delle attenuanti generiche e la determinazione della pena in misura superiore al minimo sono rimessi al giudizio discrezionale del giudice di merito; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del diniego e della determinazione della pena per la gravità e la reiterazione delle condotte
art. 220, 63, 191 cod. proc. pen. (richiamati nel ricorso)
Richiamati dal ricorrente in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni; la Corte ha precisato che le norme non ostano all'utilizzo delle dichiarazioni raccolte in un accertamento interno privo di rilievo pubblicistico
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del merito: la mera domanda di diversa lettura delle prove è inammissibile.
- L'art. 220 disp. att. c.p.p. si applica solo quando l'attività ispettiva o di vigilanza abbia rilievo pubblicistico e derivi da leggi o decreti che fondano i poteri pubblici; le indagini interne aziendali finalizzate al controllo gestionale non rientrano in tale campo e le dichiarazioni acquisite possono essere utilizzate in sede penale.
- La qualificazione di incaricato di pubblico servizio per i dipendenti di Poste Italiane s.p.a. è riconosciuta quando l'attività svolta riguarda la raccolta del risparmio postale (libretti, buoni postali) per conto della Cassa Depositi e Prestiti; in tale ambito si configura peculato se il dipendente si appropria delle somme avendo per ragione del servizio la disponibilità delle stesse.
- Anche se le vittime hanno consegnato libretti o codici fiduciariamente, ciò non esclude che la disponibilità qualificata derivi dalla funzione svolta dall'operatore: l'abuso di fiducia può aggravare, ma non annulla la qualificazione pubblicistica quando questa sussista.
- La concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono valutazioni di merito: il diniego è legittimo se motivato in relazione alla gravità, alla reiterazione e alla vulnerabilità delle vittime.
- Le contestazioni introdotte tardivamente o basate su una diversa ricostruzione giuridica, purché non sopravvenute da elementi decisivi, difficilmente invertiranno la qualificazione già fondata su consolidata giurisprudenza di legittimità e su pronunce delle Sezioni Unite.
- In procedimenti penali che implicano la valutazione della pubblicisticità di attività aziendali (es. servizi postali/bancoposta), la normativa speciale (d.P.R. n.144/2001 ecc.) e la giurisprudenza di legittimità sono decisive per stabilire la natura pubblica o privatistica dell'attività.
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