Cassazione Penale, Sentenza n. 16518/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per rapina, lesioni e porto di coltello. Il ricorrente deduceva insufficienza della prova circa la sottrazione di denaro o cellulare e circa la disponibilità del coltello, osservando che la SIM del telefono era intestata a terzi e non consentiva l'identificazione del dispositivo; sosteneva inoltre che i testi descrivevano un'aggressione e non una rapina e che le lesioni non erano compatibili con la versione della persona offesa. In subordine, eccepiva la prescrizione, almeno per i reati di lesioni e porto di coltello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo eccedesse i limiti del sindacato di legittimità perché mirava a una rivalutazione dei fatti e delle prove, operazione non consentita in Cassazione salvo vizio motivazionale specifico; ha ritenuto invece che la motivazione della Corte d'appello fosse coerente, avesse adeguatamente valutato le dichiarazioni della persona offesa, le prove dichiarative e le fotografie delle ferite. L'eccezione di prescrizione è stata respinta poiché il termine prescrizionale era stato sospeso dal 18/09/2012 all'8/01/2013 per astensione del difensore e conseguente rinvio, per cui la prescrizione non era maturata prima della sentenza di secondo grado. Per l'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176
Riferimento alle forme di trattazione del ricorso adottate (procedure straordinarie introdotte in periodo emergenziale); non incide sul merito ma sulla modalità di trattazione.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti formali e materiali dei motivi di ricorso: il ricorrente deve enunciare i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una nuova valutazione dei fatti.
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha quantificato tale somma in via equitativa.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione ha natura di giudice di legittimità: non può procedere a una rinnovata valutazione del merito dei fatti o a una nuova ricostruzione delle prove salvo errori formali nella motivazione del giudice di merito.
- I motivi di ricorso devono rispettare i limiti imposti dall'art. 173 disp. att. c.p.p.: devono essere specifici e non generici; il ricorso generico è inammissibile.
- La valutazione della credibilità della persona offesa e delle prove dichiarative (compresi referti fotografici delle lesioni) è prerogativa del giudice del merito e può essere confermata in Cassazione quando la motivazione di merito sia coerente e priva di vizi logico-normativi.
- La prescrizione può essere sospesa per eventi processuali imputabili al difensore (es. astensione e rinvio); occorre verificare eventuali sospensioni del termine prescrizionale prima di sostenere l'estinzione del reato.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e ad una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutando il profilo di colpa del ricorso.
Testo integrale
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