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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17167/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Il creditore aveva chiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare. La Corte d'appello, decidendo sull'opposizione al decreto monocratico che aveva accolto la domanda, aveva ritenuto che la durata ragionevole dovesse computarsi, per il creditore ammesso al passivo, dal decreto di ammissione al passivo e non dalla data della domanda di insinuazione. Il ricorrente ha censurato tale impostazione con due motivi: (1) nullità del decreto per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, con violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché la motivazione faceva riferimento ora alla data del deposito dell'istanza di ammissione al passivo, ora alla data del decreto di ammissione; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 89 del 2001 e degli artt. 92 e ss. l. fall., sostenendo che la procedura fallimentare dovesse essere considerata unitariamente e che, quindi, ai fini dell'equa riparazione, dovesse prendersi in considerazione l'intero periodo a partire dal deposito della domanda di insinuazione al passivo. Il Ministero ha resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo la tardività della domanda di equa riparazione per decorso del termine semestrale dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale. Ha ritenuto fondati i motivi del creditore nella parte in cui la Corte territoriale, pur richiamando il principio secondo cui per i creditori ammessi al passivo il dies a quo della durata ragionevole decorre dal decreto di ammissione, non aveva considerato che l'istanza di equa riparazione investiva anche il periodo della fase di verificazione, decorrente dalla domanda di insinuazione al passivo. Quanto al ricorso incidentale del Ministero, lo ha ritenuto infondato, ribadendo che, nelle procedure fallimentari cui non si applicano le modifiche introdotte dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento, e, se il provvedimento non è comunicato, dalla scadenza di un anno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro della nullità per motivazione apparente o per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nella motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 2 l. n. 89 del 2001

    Regola la domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo, applicata anche alle procedure fallimentari.

  • artt. 92 e ss. l. fall.

    Sono richiamati dal ricorrente per sostenere che la procedura fallimentare debba essere considerata unitariamente e con decorrenza dalla domanda di insinuazione al passivo.

  • art. 97 l. fall.

    Richiamato nella giurisprudenza citata dalla Corte quale riferimento alla fase di ammissione al passivo per il computo della durata ragionevole nei confronti del creditore ammesso.

  • art. 99 l. fall.

    Richiamato nella giurisprudenza citata dalla Corte quale norma della procedura di accertamento del passivo rilevante per individuare il momento iniziale della tutela del creditore.

  • art. 101 l. fall.

    Richiamato nella giurisprudenza citata dalla Corte quale disposizione collegata alla partecipazione del creditore alla fase di verifica del passivo.

  • art. 113 l. fall.

    Menzionato nella giurisprudenza citata come norma sugli accantonamenti nei riparti parziali, che possono incidere sulla rilevanza della durata pregressa solo in specifiche condizioni processuali.

  • art. 26 l. fall.

    Invocato dal Ministero nel ricorso incidentale in relazione alla chiusura del fallimento e alla decorrenza della definitività del decreto.

  • art. 119 l. fall.

    Invocato dal Ministero nel ricorso incidentale in relazione al decreto di chiusura del fallimento e alla sua definitività.

  • art. 4 l. n. 89 del 2000

    È richiamato nel ricorso incidentale come riferimento al termine semestrale di proponibilità della domanda di equa riparazione.

  • art. 327 c.p.c.

    È utilizzato dalla Corte per individuare, in mancanza di comunicazione del provvedimento, il termine di un anno dalla pubblicazione oltre il quale il decreto di chiusura diviene definitivo ai fini della decadenza semestrale.

  • d.lgs. n. 5 del 2006

    È menzionato per delimitare il regime delle procedure fallimentari cui non si applicano le modifiche introdotte dalla riforma.

  • d.lgs. n. 169 del 2007

    È menzionato insieme al d.lgs. n. 5 del 2006 per individuare il regime transitorio delle procedure fallimentari rilevante ai fini della decadenza.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per la durata irragionevole di una procedura fallimentare, per il creditore ammesso al passivo il computo della durata ragionevole decorre, in via ordinaria, dal decreto di ammissione al passivo, poiché solo da quel momento il creditore subisce gli effetti della procedura.
  • Quando la domanda di equa riparazione investe anche la fase di verificazione del passivo, tale segmento temporale non può essere ignorato: ai fini della valutazione della durata complessiva occorre considerare anche il periodo che decorre dalla domanda di insinuazione, se rilevante in concreto.
  • La procedura fallimentare non è automaticamente scomponibile in fasi irrilevanti ai fini della tutela Pinto: la decorrenza dell'indennizzo va verificata in relazione alla specifica posizione del creditore e al momento in cui egli è effettivamente coinvolto nel procedimento.
  • Per le procedure fallimentari non soggette alle riforme del 2006 e del 2007, il termine semestrale per proporre domanda di equa riparazione decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento; se il decreto non è comunicato, la definitività si collega al decorso di un anno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneInsinuazione e verifica dello stato passivo
IstitutiOnere della provaGiudicato

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