Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39028/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Crotone che aveva rigettato il ricorso di Rizza avverso la revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio. La revoca si era basata sull'omessa comunicazione, da parte del Rizza, delle maggiori entrate percepite negli anni 2019 e 2020 a titolo di reddito di cittadinanza (circa €4.497,30/€4.497,47 annui) rispetto al reddito dichiarato per il 2018 (€4.000), con una differenza di circa €500.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur confermando che l'obbligo di comunicazione è previsto dall'art. 79 lett. d) d.P.R. n. 115/2002 e che l'art. 112 prevede la revoca per omessa comunicazione, la Corte ha affermato che la revoca può ricadere solo sulle omissioni riguardanti "variazioni rilevanti". Il Tribunale di Crotone aveva semplicemente constatato l'omessa comunicazione e invocato una violazione dell'obbligo di lealtà senza valutare la rilevanza della variazione. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Presidente del Tribunale di Crotone per nuovo esame, con l'indicazione che il giudice di merito valuti la rilevanza della variazione alla luce di fattori oggettivi (entità dell'aumento, prossimità alla soglia, numero di annualità interessate, ecc.).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115 del 2002 - art. 79, lett. d)

    "l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione"

    La domanda per il gratuito patrocinio deve contenere l'impegno a comunicare solo le "variazioni rilevanti" dei limiti di reddito e indica i termini per la comunicazione; quindi l'obbligo non riguarda ogni minima variazione ma quelle rilevanti.

  • d.P.R. n. 115 del 2002 - art. 112, comma 1, lett. a) e lett. b)

    "il gratuito patrocinio può essere revocato... a) nei termini previsti dall'art. 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; b) a seguito della comunicazione prevista dall'art. 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione"

    La revoca del beneficio è possibile per omissione di comunicazione e per il caso in cui, comunicata la variazione, il reddito risultante escluda l'ammissione. Tuttavia l'art. 112 va interpretato con riferimento alla nozione di "variazione rilevante" dell'art. 79.

  • Sezioni Unite, sent. n. 14723 del 19/12/2019 (Pacino)

    "la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva... non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002"

    La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che inesattezze formali o incompletezze non determinano automaticamente la revoca se il reddito resta nei limiti; l'omessa comunicazione può invece comportare la revoca solo se riguarda variazioni che la legge qualifica come rilevanti o che incidono sulla sussistenza del requisito.

  • d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 79, comma 1, lett. d) (citato nel ricorso)

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'obbligo di comunicazione attiene alle "variazioni rilevanti"; la Corte, comunque, ha fondato la propria analisi sul d.P.R. n.115/2002 e sul principio di rilevanza delle variazioni.

Massime di principio

  • L'obbligo di comunicare variazioni reddituali ai fini del gratuito patrocinio riguarda le "variazioni rilevanti" e non ogni minima modifica del reddito.
  • La revoca del gratuito patrocinio per omissione di comunicazione è legittima solo se l'omissione concerne una variazione che il giudice, motivatamente, ritiene rilevante alla luce di fattori oggettivi (entità dell'aumento, prossimità alla soglia di ammissione, durata/numero di annualità interessate).
  • Se il reddito effettivo resta comunque sotto la soglia di ammissione, la mera incompletezza o inesattezza della dichiarazione non determina automaticamente la revoca; occorre verificare se ricorra una fattispecie espressamente prevista (art. 95 o 112 d.P.R. 115/2002).
  • In sede di difesa è opportuno chiedere al giudice che l'amministrazione motivi specificamente la rilevanza della variazione contestata; decisioni basate solo sul principio di "mancata lealtà" senza analisi puntuale della rilevanza sono insufficienti.
  • Per i beneficiari: comunicare tempestivamente le variazioni significative, soprattutto se il reddito è prossimo alla soglia, per evitare il rischio di revoca; per le variazioni minime e non ripetute è possibile ottenere la conferma della non rilevanza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.