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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21083/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per ricettazione di una bicicletta rubata e detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Il ricorso ha denunciato vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute recessive rispetto alla recidiva. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe valorizzato la tenuità della cessione, l'assenza di mezzi e di clientela fidelizzata, nonché le condizioni personali dell'imputato, indicato come extracomunitario, giovane, in condizione di arretratezza culturale e di emarginazione sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sollevata fosse non consentita in sede di legittimità perché sostanzialmente diretta a riproporre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, nonché a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio. La motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche è stata considerata sufficiente e corretta, poiché gli elementi richiamati dalla difesa erano già stati considerati ai fini della qualificazione del fatto nel più favorevole comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, mentre risultavano contrari al riconoscimento delle attenuanti la condotta processuale negatoria e un precedente specifico per la medesima violazione. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma posta a base della condanna per ricettazione della bicicletta rubata.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma richiamata per la detenzione di stupefacente a fini di spaccio, utilizzata anche come più favorevole qualificazione del fatto rispetto agli elementi invocati dalla difesa per le attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente dal riferimento al vizio di motivazione dedotto con il ricorso per cassazione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che si risolvano nella mera riproposizione di rilievi già esaminati e motivatamente disattesi dai giudici di merito, quando esse mirino in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto o del trattamento sanzionatorio.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza elementi già considerati in altra sede di qualificazione giuridica del fatto e indica specifici indici contrari alla resipiscenza dell'imputato, quali la condotta processuale negatoria e la presenza di precedenti specifici.
  • La qualificazione del fatto in una fattispecie meno grave può assorbire, nella valutazione di merito, gli aspetti fattuali invocati dalla difesa per ottenere ulteriori benefici attenuanti, se il giudice li ha già considerati nella ricostruzione del quadro sanzionatorio.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneSpaccio
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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