Cassazione Civile, Ordinanza n. 13235/2016 del 27/06/2016
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione aveva contestato la decadenza dall’agevolazione prima casa ai fini IVA per un immobile acquistato dal contribuente, ritenuto di lusso dall’Ufficio. La Commissione tributaria provinciale di Pisa aveva annullato l’avviso; la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza del 5 giugno 2014, depositata il 6 novembre 2014, aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo computabili nella superficie utile anche i locali adibiti a sale hobby situati nel piano interrato, senza che rilevasse la loro abitabilità. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’inutilizzabilità dei locali interrati ai fini del computo della superficie utile; con il secondo ha invocato l’applicazione, quale ius superveniens, dell’art. 33 del D.Lgs. n. 175 del 2014, sostenendo che la nuova disciplina incidesse sulla controversia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la CTR aveva esaminato la rilevanza dei locali non abitabili o non utilizzabili e aveva motivatamente incluso nel computo quelli destinati a hobby, sicché non vi era omissione di un fatto decisivo. Ha accolto il secondo motivo: pur non potendo la nuova disciplina, applicabile dal 1° gennaio 2014, modificare retroattivamente il regime sostanziale del tributo per atti anteriori, essa incide sul trattamento sanzionatorio, poiché la condotta prima sanzionabile non integra più il presupposto della sanzione. In base al principio del favor rei tributario dell’art. 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997, il regime sanzionatorio sopravvenuto più favorevole si applica anche in sede di legittimità finché la sanzione non sia definitiva, quando è ancora controversa la sussistenza della violazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33
Ciò tuttavia non impedisce alla disposizione anzidetta, che ha in definitiva agganciato l’esistenza del tributo a fatti diversi da quelli originariamente previsti in forza della normativa precedentemente in vigore, di spiegare effetti ai fini sanzionatori, Posti, che, proprio in ragione della disposizione sopravvenuta la condotta che prima integrava una violazione fiscale non integra più il presupposto per l’irrogazione della sanzione.
La nuova disciplina non modifica retroattivamente la debenza del tributo per gli atti anteriori, ma può produrre effetti favorevoli sul piano sanzionatorio quando la condotta non costituisce più presupposto per l’irrogazione della sanzione.
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 5
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014.
La disposizione individua la decorrenza temporale della modifica normativa; la nuova disciplina non si applica al regime sostanziale del tributo per atti anteriori alla data indicata.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3
in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, che ha esteso il principio del “favor rei” anche al settore tributario, sancendone l’applicazione retroattiva, le più favorevoli norme sanzionatorie sopravvenute debbono essere applicate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in sede di legittimità, all’unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo
Le norme sanzionatorie tributarie sopravvenute più favorevoli si applicano retroattivamente, anche d’ufficio e in ogni grado, compreso quello di legittimità, purché il provvedimento sanzionatorio non sia definitivo.
La Corte visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Le disposizioni sono richiamate per la decisione in camera di consiglio e per la pronuncia sull’inammissibilità, sull’accoglimento, sulla cassazione con rinvio e sulle spese.
Massime di principio
- Il principio del favor rei in materia di sanzioni tributarie impone l’applicazione retroattiva delle norme sanzionatorie sopravvenute più favorevoli, anche d’ufficio e in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, purché il provvedimento sanzionatorio non sia definitivo.
- Una modifica normativa che non incide retroattivamente sulla debenza del tributo può tuttavia rilevare sul piano sanzionatorio quando, in base alla disciplina sopravvenuta, la condotta contestata non integra più il presupposto per l’irrogazione della sanzione.
- Non ricorre omesso esame di un fatto decisivo quando il giudice di merito abbia esaminato la questione fattuale dedotta e l’abbia risolta in senso contrario alla parte, anche includendo nel computo della superficie utile locali interrati destinati a hobby.
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