Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 8519/2016 del 29/04/2016

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La curatela aveva convenuto davanti al Tribunale di Latina il debitore, chiedendo, ai sensi dell’art. 524 c.c., di essere autorizzata ad accettare l’eredità in sua vece, dopo che questi vi aveva rinunciato con atto dell’11 novembre 1994. I coeredi intervenuti volontariamente, che avevano accettato l’eredità, avevano chiesto il rigetto della domanda. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 853 del 2009, aveva autorizzato la curatela ad accettare l’eredità; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4961, depositata il 23 settembre 2013, aveva rigettato il gravame. Il ricorso per cassazione, proposto dal debitore e dai coeredi, articolava due motivi. Con il primo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 524 c.c., sostenevano che la curatela non avesse indicato né provato le passività accertate nel fallimento e che la sola dichiarazione di fallimento non dimostrasse il danno ai creditori, il cui presupposto sarebbe l’eccedenza delle pretese creditorie rispetto ai beni del rinunciante. Con il secondo, denunciando ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 524 c.c., sostenevano che il credito dell’impugnante dovesse essere sorto prima della rinuncia e contestavano l’affermazione della Corte territoriale circa l’anteriorità dei crediti, lamentando che fosse stata formulata genericamente.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo perché, per l’azione prevista dall’art. 524 c.c., il danno ai creditori è sufficiente che sia sicuramente prevedibile al momento della proposizione dell’azione, quando vi siano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non bastare a soddisfarli; la dichiarazione di fallimento e l’accertato stato di insolvenza consentivano tale valutazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: la decisione d’appello poggiava su due autonome rationes, ossia che l’art. 524 c.c. non richiede l’anteriorità del credito rispetto alla rinuncia e, comunque, che nella fattispecie i crediti erano anteriori, come risultava dalle domande di insinuazione al passivo. La contestazione di quest’ultimo accertamento era generica e sollecitava una nuova indagine di fatto, preclusa in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, a rimborsare alla curatela le spese, liquidate in euro 2.200, di cui euro 2.000 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 524 c.c.

    Per l’esercizio dell’impugnazione della rinunzia ad un’eredita da parte dei creditori è richiesto un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all’eredita da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l’eredita presenti un attivo. Quanto al presupposto del danno, basta che al momento della proposizione dell’azione di cui all’art 524 cod. civ. il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori.

    L’impugnazione della rinuncia all’eredità da parte dei creditori richiede che la rinuncia arrechi loro un danno, perché il patrimonio personale del debitore è insufficiente e l’eredità presenta un attivo. Non occorre che l’insufficienza sia già definitivamente accertata: è sufficiente che, al momento dell’azione, il danno sia sicuramente prevedibile sulla base di fondate ragioni. La decisione afferma inoltre che la norma non richiede l’anteriorità del credito rispetto alla rinuncia.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    In realtà, a fronte dell’accertamento compiuto dalla Corte territoriale “alla luce delle domande di insinuazione al passivo”, i ricorrenti — deducendo che la curatela non avrebbe prodotto la documentazione relativa alla natura dei crediti, alle istanze di fallimento e alla istanze di insinuazione al passivo — invocano una indagine di fatto, preclusa in questa sede, sulla data di insorgenza dei crediti, a tutela dei quali la curatela ha promosso il rimedio di cui all’art. 524 cod. civ.

    La denuncia di violazione di legge non consente di ottenere in cassazione una nuova indagine di fatto sulla data di insorgenza dei crediti quando la censura, anziché confrontarsi specificamente con l’accertamento della sentenza impugnata, contesta genericamente la documentazione e le risultanze valutate dal giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

    La Corte ha definito il ricorso in camera di consiglio condividendo la proposta del relatore; il testo non enuncia un ulteriore principio sostanziale ricavabile dalla disposizione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

    In caso di integrale rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

    La disposizione ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale, in caso di rigetto integrale del ricorso, ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Per l’impugnazione della rinuncia all’eredità prevista dall’art. 524 c.c. occorre che la rinuncia arrechi pregiudizio ai creditori, perché il patrimonio personale del debitore non è sufficiente a soddisfarli e l’eredità presenta un attivo; il pregiudizio non deve essere già definitivamente realizzato, essendo sufficiente che sia sicuramente prevedibile al momento della proposizione dell’azione sulla base di fondate ragioni.
  • L’art. 524 c.c. non subordina l’azione dei creditori all’anteriorità del credito rispetto alla rinuncia all’eredità.
  • Una censura di violazione di legge che contesti genericamente documenti e risultanze poste a fondamento dell’accertamento di merito, chiedendo una nuova ricostruzione della data di insorgenza dei crediti, non è ammissibile in cassazione quando sollecita un’indagine di fatto preclusa in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.