Cassazione Civile, Ordinanza n. 23227/2016 del 15/11/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
La curatela del fallimento di una società convenne davanti al Tribunale di Cosenza il Comune di Montalto Uffugo e altri enti, quali componenti di un consorzio, chiedendone la condanna al pagamento delle spese liquidate con un decreto del commissario delegato per la gestione dei rifiuti, in relazione all’incentivazione della raccolta differenziata. Il Comune aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR; la domanda cautelare di sospensione era stata respinta e il Consiglio di Stato aveva confermato tale decisione con ordinanza n. 01238/2015. La curatela ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione per ottenere la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. La controversia riguarda l’individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda di pagamento.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ai fini del riparto occorre considerare la domanda concretamente proposta: essa non investe la gestione dei rifiuti nell’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione o di soggetti equiparati, ma concerne il pagamento di somme in forza di un provvedimento commissariale dotato di piena esecutorietà. Il giudice ordinario provvederà anche sulle spese del regolamento preventivo di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 4 D.L. 90/2008, convertito in L. 123/2008
la domanda, nella specie, non attiene alla gestione dei rifiuti nel quadro dell’esercizio del potere autoritativo della PA o di soggetti a questa equiparati (D.L. n. 90 del 2008, art. 4conv. in L. n. 123 del 2008), nel senso già spiegato da queste SU (cfr. in particolare Cass. SU n. 16032/10), bensì al pagamento di somme in forza del provvedimento commissariale dotato di piena esecutorietà;
La norma è richiamata per delimitare l’ambito delle controversie concernenti la gestione dei rifiuti nell’esercizio di poteri autoritativi: la domanda di pagamento fondata su un provvedimento commissariale esecutivo, non avendo tale oggetto, spetta alla giurisdizione ordinaria.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, la natura della controversia va individuata in base alla domanda concretamente proposta e al petitum sostanziale, non alla sola materia generale cui la vicenda si riferisce.
- La controversia sulla condanna al pagamento di somme liquidate con un provvedimento commissariale dotato di piena esecutorietà appartiene alla giurisdizione ordinaria quando non riguarda l’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione nella gestione dei rifiuti.
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