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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16029/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva solo ridotto la pena e confermato la responsabilità, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, aveva ridotto la pena inflitta all'imputato per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in lieve entità, confermando nel resto la responsabilità. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era del tutto generico, perché privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a sorreggere le richieste, in violazione dell'art. 581 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    individua il reato oggetto della condanna e della conferma in appello, relativo alla detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità.

  • art. 581 c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve contenere specifici motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno; la loro mancanza rende il ricorso generico e inammissibile.

  • art. 591 c.p.p.

    base normativa implicita per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente quanto alle ragioni di diritto e ai dati fattuali su cui si fonda; la mera deduzione apodittica di un vizio di motivazione non è sufficiente.
  • Un ricorso che si limiti a contestazioni generiche dell'affermazione di responsabilità, senza confrontarsi con la decisione impugnata e senza indicare puntualmente gli errori denunciati, è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando la sentenza di merito è già stata riformata solo in punto di pena e la responsabilità è stata confermata, l'inammissibilità del ricorso lascia ferma la statuizione di merito già resa in appello.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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