Cassazione Penale, Ordinanza n. 05526/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva affermato la sua responsabilità per il reato contestato. Nel ricorso per cassazione ha sostanzialmente riproposto censure già formulate in appello, insistendo sulla ricostruzione del fatto, sulla valutazione del materiale probatorio e sulla correttezza delle motivazioni dei giudici di merito. Ha inoltre contestato il mancato avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p., sostenendo che dovesse essere rivolto all'imputato. Infine ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo non adeguata la motivazione sulla gravità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché meramente reiterativo dei motivi di appello e diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservate al giudice di merito. Ha ritenuto congrua e immune da manifesta illogicità la motivazione della sentenza impugnata sia quanto alla questione dell'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., sia quanto al diniego della particolare tenuità del fatto, giustificato dalla gravità della condotta (guida di motociclo senza assicurazione, senza revisione, senza casco e con causazione di un incidente). Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
L'avviso previsto dalla disposizione non era dovuto, nel caso concreto, perché l'imputato versava in una situazione di acclarata assenza di lucidità, tale da vanificare la ragione dell'avviso stesso.
La causa di non punibilità è stata correttamente negata in ragione della gravità della condotta, valutata attraverso plurimi indici fattuali (assenza di assicurazione, mancata revisione, mancato uso del casco, causazione di un incidente).
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso concreto.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvono nella mera reiterazione dei motivi di appello o che mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito.
- La motivazione sul punto processuale relativo all'avviso all'imputato è insindacabile quando il giudice di merito abbia spiegato che, per le concrete condizioni dell'interessato, la finalità dell'avviso risultava comunque frustrata.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è censurabile solo nei limiti della manifesta illogicità della motivazione; è sufficiente che il giudice valorizzi elementi concreti di gravità della condotta, anche plurimi e concorrenti, per escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero specificamente ravvisabili.
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