Cassazione Penale, Sentenza n. 20772/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava l'abnormità dell'ordinanza con cui il Giudice di pace aveva dichiarato non rituale la citazione a giudizio di Mohamed Tourè e aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione, con conseguente regressione procedimentale indebita.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha stabilito che il giudice del dibattimento non poteva restituire gli atti al Pubblico ministero per la rinnovazione delle notificazioni ma doveva egli stesso ordinare la rinnovazione (o impartire le disposizioni alla propria cancelleria); la restituzione al PM costituisce un atto abnorme e determina una indebita regressione. Gli atti sono stati restituiti al giudice procedente perché adotti le determinazioni di sua competenza.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.)
Norma che individua il reato contestato a Mohamed Tourè; citata per identificare l'oggetto del procedimento penale.
art. 29, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
«nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni»
Stabilisce che, all'udienza di comparizione, il giudice di pace provvede direttamente, anche d'ufficio, alla rinnovazione di convocazioni/citazioni/notificazioni; principio applicato per escludere la restituzione degli atti al PM.
art. 2, comma 1, n. 1), legge delega n. 81/1987
Principio direttivo della massima semplificazione del processo, richiamato per sostenere la soluzione che evita inutili regressioni procedurali.
art. 143 disp. att. cod. proc. pen.
Attribuisce al Presidente (o al giudice singolo) l'onere di provvedere alla rinnovazione delle notificazioni già nella fase degli atti preliminari, evitando regressioni procedurali.
art. 42, comma 2, cod. proc. pen. richiamato dall'art. 484, comma 2-bis
la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità
Prevede che il giudice (collegiale o monocratico), dopo gli accertamenti sulla costituzione delle parti, ordini la rinnovazione delle notifiche dichiarate nulle, con ordine rivolto alla propria cancelleria; rafforza il principio che il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso.
Regola l'impugnabilità delle ordinanze dibattimentali; la decisione esamina l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso ordinanza dibattimentale non incidenti sulla libertà personale.
art. 111, comma 2 Cost.
Principio della ragionevole durata del processo, richiamato per argomentare contro provvedimenti che determinano ingiustificato prolungamento procedurale.
Giurisprudenza (Sez. U. n. 28807/2002 e seguenti)
Costante indirizzo secondo cui la restituzione degli atti al PM per rinnovazione delle notificazioni comporta indebita regressione e costituisce atto abnorme; il giudice del dibattimento deve ordinare la rinnovazione.
Massime di principio
- Una volta che il processo è pervenuto al giudice del dibattimento, è suo dovere provvedere direttamente alla rinnovazione di avvisi/citazioni/comunicazioni/notificazioni ritenute nulle; non può ordinare la restituzione degli atti al Pubblico ministero per detta rinnovazione.
- La restituzione degli atti al PM finalizzata alla rinnovazione delle notificazioni costituisce una 'abnormità' processuale (soprattutto di tipo strutturale) e determina un'indebita regressione procedimentale, giustificando il controllo in sede di legittimità.
- La nullità del decreto di citazione è distinta dalla nullità della notificazione della citazione: la seconda va rimediata dal giudice del dibattimento mediante ordine alla cancelleria di rinnovare le notifiche.
- Il ricorso per cassazione è ammesso, anche in via residuale, per contrastare atti abnormi della giurisdizione non altrimenti rimediabili; la Corte di legittimità può annullare senza rinvio provvedimenti che risultino estranei al sistema procedurale.
- In caso di annullamento senza rinvio per abnormità, gli atti ritornano al giudice procedente che deve adottare le determinazioni spettanti, evitando inutili regressioni e preservando la ragionevole durata del processo.
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