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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04033/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione impugnata. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 22/04/2024. Dal testo emerge che il ricorso censurava, in sostanza, la valutazione del compendio probatorio operata dai giudici di merito e la lettura delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti poste a fondamento della decisione. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non sviluppa una puntuale disamina critica di tale valutazione e non si confronta adeguatamente con il rilievo attribuito dalle sentenze di merito alla valenza intrinsecamente minatoria delle frasi pronunciate, frasi ritenute collegate al compimento di un atto d'ufficio del destinatario.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    La sentenza richiama in fatto la valutazione della natura intrinsecamente minatoria delle frasi proferite, elemento compatibile con il reato di minaccia, anche se l'articolo non è espressamente indicato nel testo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando non si confronta in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a contestazioni generiche sulla valutazione del materiale probatorio.
  • La deduzione di un vizio di motivazione richiede un confronto puntuale con le argomentazioni dei giudici di merito; non è sufficiente opporre una lettura alternativa degli elementi di prova se non si indica l'effettiva illogicità o contraddittorietà della decisione.
  • Quando i giudici di merito abbiano accertato il carattere minaccioso delle espressioni pronunciate, collegate a un atto d'ufficio del destinatario, la censura in cassazione deve misurarsi specificamente con tale accertamento fattuale e con la relativa valutazione delle dichiarazioni testimoniali o dei verbalizzanti.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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