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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08442/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di appello che aveva già mantenuto la condanna per il reato contestato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla asserita sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che il motivo era generico e indeterminato, perché non indicava in modo specifico quali elementi della motivazione della sentenza impugnata fossero erronei o illogici, impedendo così al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come base della contestazione di tentato furto.

  • art. 624 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del furto oggetto di tentativo.

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere la sussistenza di cause di non punibilità/proscioglimento immediato.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato per affermare l'onere di specificità dei motivi di impugnazione; la loro indeterminatezza determina l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e intelligibili: non è sufficiente una censura generica o meramente assertiva, perché il giudice di legittimità deve poter individuare con precisione gli errori denunciati.
  • La deduzione di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. deve confrontarsi concretamente con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza di specifiche argomentazioni, il motivo è inammissibile.
  • Quando il ricorso non contiene rilievi puntuali contro la motivazione della decisione impugnata, la Corte dichiara l'inammissibilità senza entrare nel merito della pretesa difensiva.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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