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Parere

Parere n. 938/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, notificato dalla signora Di Ciaula Francesca contro Comune di Modugno nei confronti della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Furano”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Guido Rossa”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Lavinia”, del Condominio Marconi di via Caduti sul Lavoro n. 3, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Mod. 1”, dell’impresa individuale “Ventrella Donato Maria”, per l’annullamento dell’atto del Comune di Modugno n. 9139 del 17 febbraio 2025;

Giustizia amministrativa202500773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota del Comune di Modugno n. 9139 del 17 febbraio 2025, con cui è stata comunicata la sospensione della procedura di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 in attesa dell’accertamento dell’eventuale usucapione comunale dell’area occupata e trasformata per edilizia residenziale pubblica.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, comproprietaria di un’area occupata e irreversibilmente trasformata dal Comune senza decreto di esproprio, ha impugnato la nota con cui l’amministrazione ha sospeso il procedimento attuativo dell’acquisizione sanante deliberata dal Consiglio comunale nel 2020, in attesa di verificare giudizialmente l’eventuale acquisto per usucapione del bene. Ha dedotto: l’effetto interruttivo della deliberazione comunale n. 27/2020 e l’assenza dell’animus rem sibi habendi; la decorrenza del termine ventennale solo dall’entrata in vigore dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001; l’inidoneità dell’occupazione illegittima a fondare l’usucapione, trattandosi di illecito permanente; l’assenza di una rinuncia abdicativa alla proprietà per effetto della precedente azione civile risarcitoria. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la nota fosse un atto endoprocedimentale non definitivo, e ha difeso la possibilità di ottenere giudizialmente l’accertamento dell’usucapione. Il Consiglio di Stato ha riqualificato la domanda, rilevando che essa mirava sostanzialmente all’accertamento negativo dell’usucapione comunale e positivo della persistenza del diritto di proprietà della ricorrente.

Il parere

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, al di là della formale richiesta di annullamento della nota comunale, la ricorrente perseguisse un’azione di accertamento relativa alla proprietà del compendio immobiliare: in particolare, l’accertamento dell’inesistenza dell’usucapione in favore del Comune e della permanenza del diritto dominicale privato. Tale domanda eccede il perimetro del ricorso straordinario, che ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente azioni dirette all’annullamento di provvedimenti amministrativi. Inoltre, la controversia riguarda principalmente un diritto soggettivo di proprietà ed è quindi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Non è applicabile la cognizione incidentale del giudice amministrativo sui diritti prevista dall’art. 8, comma 1, c.p.a., poiché la titolarità della proprietà non costituisce una questione pregiudiziale rispetto alla domanda principale, ma è essa stessa l’oggetto principale del pronunciamento richiesto. La domanda cautelare è rimasta assorbita.

Osservazioni

Riqualificazione della domanda

Anche nel procedimento giustiziale il Consiglio di Stato può qualificare giuridicamente l’azione in base al suo contenuto effettivo, indipendentemente dalla veste formale e dal nomen iuris utilizzato. Nel caso concreto, la domanda formalmente proposta come annullamento è stata qualificata come azione di accertamento negativo dell’usucapione comunale e positivo della persistenza della comproprietà privata.

Natura impugnatoria del ricorso straordinario

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 1199/1971, è un rimedio tipicamente impugnatorio, utilizzabile esclusivamente per ottenere l’annullamento di provvedimenti amministrativi. Non può essere utilizzato per introdurre autonome azioni di accertamento.

Giurisdizione sulla proprietà

La domanda sostanziale riguarda il diritto soggettivo di proprietà del compendio immobiliare e, pertanto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La controversia non può essere ricondotta alla cognizione amministrativa attraverso il ricorso straordinario.

Limiti alla cognizione incidentale sui diritti

L’art. 8, comma 1, c.p.a. consente al giudice amministrativo di conoscere senza efficacia di giudicato le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, quando ciò sia necessario per decidere la questione principale. Tale disposizione non è applicabile quando il diritto di proprietà costituisce direttamente l’oggetto principale della domanda.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    Disciplina l’acquisizione sanante delle aree illegittimamente occupate e trasformate; nel caso concreto, il Comune aveva deliberato l’acquisizione dell’area, ma ne aveva sospeso il procedimento attuativo in attesa dell’accertamento dell’eventuale usucapione.

  • art. 8 d.P.R. n. 1199/1971

    Attribuisce al ricorso straordinario natura tipicamente impugnatoria, consentendo esclusivamente azioni dirette all’annullamento di provvedimenti amministrativi.

  • art. 7, comma 8, c.p.a.

    Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

    Esclude il ricorso straordinario per controversie attribuite alla giurisdizione ordinaria, come quella avente a oggetto principale il diritto di proprietà.

  • art. 8, commi 1 e 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.

    La cognizione incidentale sui diritti non opera quando il diritto, nel caso concreto la proprietà, costituisce la questione principale oggetto della domanda.

  • art. 34, comma 1, l. n. 111/2011

    È richiamato quale disposizione introduttiva dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001; la tesi della ricorrente individuava in tale data il dies a quo del termine ventennale per l’usucapione, ma il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito tale questione per l’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la qualificazione dell’azione dipende dal contenuto sostanziale della domanda e non dalla sua formale denominazione; il Consiglio di Stato può riqualificare l’azione proposta in sede giustiziale.
  • Il ricorso straordinario è un rimedio esclusivamente impugnatorio e non può essere utilizzato per ottenere un autonomo accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza di un diritto soggettivo.
  • Quando la domanda mira principalmente ad accertare la titolarità del diritto di proprietà, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria e non è proponibile mediante ricorso straordinario.
  • La cognizione incidentale del giudice amministrativo sui diritti prevista dall’art. 8, comma 1, c.p.a. presuppone che il diritto sia una questione pregiudiziale o incidentale rispetto alla domanda principale; non opera quando il diritto costituisce direttamente l’oggetto del giudizio.

Inammissibilità del ricorso straordinario sull’accertamento della proprietà di un’area occupata

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una comproprietaria contro il Comune di Modugno, relativo alla sospensione della procedura di acquisizione sanante di un’area occupata e trasformata senza decreto di esproprio per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica.

Premesse fattuali e procedimento comunale

La ricorrente era comproprietaria di una vasta area occupata e irreversibilmente trasformata dal Comune. Con deliberazione consiliare n. 27 del 20 luglio 2020, il Comune aveva disposto l’acquisizione sanante dell’intero compendio ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, dando mandato agli uffici di avviare il procedimento attuativo e di provvedere al pagamento o al deposito delle somme dovute ai proprietari.

Poiché il procedimento attuativo non era stato avviato, la proprietaria ne aveva sollecitato l’adozione. Con la nota n. 9139 del 17 febbraio 2025, il Responsabile del Servizio Lavori pubblici aveva comunicato che la procedura era stata sospesa in attesa di accertare, in sede di mediazione obbligatoria o giudiziale, l’eventuale acquisto per usucapione del compendio da parte del Comune.

Motivi dedotti dalla ricorrente

La ricorrente aveva articolato tre ordini di censure:

  • la deliberazione consiliare del 2020 avrebbe interrotto il termine ventennale per l’usucapione e comunque avrebbe escluso l’animus rem sibi habendi del Comune; inoltre, il termine non sarebbe decorso dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001, ma da quella di entrata in vigore dell’art. 42-bis;
  • l’occupazione illegittima non avrebbe potuto produrre effetti acquisitivi, trattandosi di un illecito permanente, poiché la soluzione opposta reintrodurrebbe forme di espropriazione indiretta o larvata;
  • la precedente azione civile risarcitoria non avrebbe comportato alcuna rinuncia abdicativa al diritto di proprietà.

Riqualificazione della domanda

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente verificato il rispetto del contraddittorio e ha ritenuto completa l’istruttoria. Ha quindi affermato che anche in sede giustiziale è possibile qualificare giuridicamente l’azione secondo il suo contenuto sostanziale, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato.

Nel caso concreto, la domanda non era realmente diretta soltanto all’annullamento della nota comunale. Attraverso l’impugnazione, la ricorrente chiedeva in sostanza:

  • l’accertamento negativo dell’acquisto per usucapione da parte del Comune;
  • l’accertamento positivo della persistenza del proprio diritto di comproprietà;
  • il riconoscimento dell’effetto interruttivo attribuito alla deliberazione comunale n. 27/2020;
  • la declaratoria dell’inidoneità dell’occupazione illegittima a fondare l’usucapione;
  • l’esclusione di qualsiasi rinuncia abdicativa alla proprietà.

Limiti del ricorso straordinario

Secondo la Sezione, il ricorso straordinario, alla luce dell’art. 8 d.P.R. n. 1199/1971, ha natura tipicamente impugnatoria. Esso consente esclusivamente azioni dirette alla rimozione di provvedimenti amministrativi mediante una pronuncia caducatoria e non può essere utilizzato per introdurre un’autonoma azione di accertamento.

Il ricorso è inoltre ammesso, ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. La domanda sostanziale proposta dalla ricorrente riguardava invece il diritto soggettivo di proprietà del compendio immobiliare e ricadeva quindi nella giurisdizione del giudice ordinario.

Inapplicabilità della cognizione incidentale sui diritti

Il Consiglio di Stato ha escluso che la controversia potesse essere ricondotta alla cognizione amministrativa attraverso l’art. 8, comma 1, c.p.a. Tale disposizione consente al giudice amministrativo di esaminare, senza efficacia di giudicato, questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti quando ciò sia necessario per decidere la questione principale.

Nel caso esaminato, tuttavia, la titolarità del diritto di proprietà non era una questione meramente incidentale: costituiva l’oggetto principale del pronunciamento richiesto. La ricorrente mirava infatti a ottenere una decisione sull’esistenza o sull’inesistenza dell’usucapione comunale e sulla permanenza della propria proprietà.

Esito

Il Consiglio di Stato ha pertanto espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato inammissibile. Le questioni sostanziali relative all’usucapione, agli effetti della deliberazione comunale, alla natura dell’occupazione illegittima e alla pretesa rinuncia abdicativa non sono state esaminate nel merito. La domanda cautelare è rimasta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaOccupazione illegittima e acquisizione sanante
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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