Cassazione Penale, Ordinanza n. 11066/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso ragioni di esonero. La decisione di merito sulla responsabilità per tentato furto e sulla rideterminazione della pena non è stata riformata in cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per un furto tentato, ritenendo la continuazione con altro delitto già giudicato con precedente sentenza irrevocabile dello stesso Tribunale. Con il ricorso per cassazione ha dedotto tre censure: 1) violazione di legge per asserita carenza di querela validamente proposta; 2) violazione di legge per erronea applicazione della recidiva; 3) vizio di motivazione in ordine ai parametri usati per il calcolo della pena in continuazione con altra già applicata con sentenza definitiva del Tribunale di Milano n. 9503/2022. La Suprema Corte ha ritenuto che i primi due motivi si limitassero a riproporre le doglianze già formulate in appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, e ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla pena, osservando che la Corte territoriale aveva individuato la pena base e applicato un aumento modesto per la continuazione, con motivazione congrua e coerente con i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e un confronto puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato; la mera riproposizione di doglianze già svolte in appello, senza critica argomentata della decisione di secondo grado, determina l'inammissibilità.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
La pena base è stata individuata in relazione al reato più grave, determinato secondo il criterio richiamato dalla disposizione attuativa.
Nel reato continuato, dopo la determinazione della pena base, gli aumenti per i reati satellite devono rispettare i limiti legali e il rapporto di proporzione; l'obbligo motivazionale sugli aumenti è correlato alla loro entità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare la conseguenza economica dell'inammissibilità, con condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- È inammissibile per cassazione il motivo che si limiti a riprodurre le stesse censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
- L'atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata del provvedimento e indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta; la genericità o la mera reiterazione delle doglianze comporta l'inammissibilità.
- In tema di ricorso per cassazione, la deduzione di una generica carenza o illogicità della motivazione non è sufficiente se non si misurano puntualmente le censure con la motivazione di appello.
- In materia di reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave e la pena base, quindi determinare gli aumenti per i reati satellite; tuttavia, il livello di motivazione richiesto sugli aumenti è proporzionato alla loro entità.
- Quando l'aumento di pena per continuazione è modesto e risulta rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, la motivazione può essere sintetica purché consenta di verificare il rispetto dei limiti dell'art. 81 cod. pen. e l'assenza di un surrettizio cumulo materiale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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