Cassazione Civile, Ordinanza n. 11499/2025 del 01/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia origina dal rapporto di agenzia tra un agente assicurativo e una compagnia, poi risolto per asseriti gravi inadempimenti dell'agente, tra cui la falsificazione di attestati di rischio relativi a numerose polizze e la stipulazione di contratti fuori zona. In un precedente giudizio era stata riconosciuta la legittimità del recesso della compagnia. L'agente ha quindi promosso querela di falso per contestare la genuinità di alcuni documenti utilizzati in quel processo: il contratto di agenzia, un verbale del 10 gennaio 2000 relativo al rilascio di documenti connessi all'incarico, le sottoscrizioni di 600 polizze e, con successiva comparsa, i 600 attestati di rischio prodotti dalle società. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, l'agente ha proposto revocazione, deducendo un errore di fatto della corte territoriale per avere ritenuto mancanti in fascicolo documenti che sarebbero stati invece regolarmente prodotti. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la revocazione; contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c. e travisamento del fatto per avere la corte di merito fondato la decisione su un supposto difetto documentale e sul carattere non decisivo di tale profilo; violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c. e dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per avere la corte ritenuto tardiva e quindi rinunciata o assorbita la richiesta di sospensione/rimessione in istruttoria e per non avere ammesso le prove offerte; violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c. per la condanna aggravata, ritenuta ingiusta dal ricorrente, per asserita abusiva reiterazione di iniziative giudiziarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non rispettassero l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché non erano adeguatamente riportati nel ricorso gli atti e i documenti di merito posti a base delle censure; inoltre ha osservato che le doglianze miravano, in sostanza, a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità. Confermando la soccombenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione in favore delle controricorrenti, nonché della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione per errore di fatto presuppone un errore percettivo decisivo e causalmente rilevante rispetto alla decisione impugnata; non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
Il ricorrente aveva formalmente denunciato violazione di legge processuale, ma le censure tendevano in realtà a criticare il merito dell'apprezzamento svolto nei gradi precedenti.
La doglianza non può tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio, essendo il controllo di legittimità limitato ai vizi nei ristretti confini consentiti dalla norma.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È causa di inammissibilità il ricorso che non indichi e non riproduca specificamente gli atti e i documenti su cui si fondano le censure.
La soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna aggravata, in presenza di un'iniziativa processuale reputata abusiva o reiterativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la violazione di legge è configurabile solo quando si contesti l'erronea ricognizione della fattispecie astratta della norma; se invece si censura la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, il motivo esula dal sindacato di legittimità.
- La revocazione per errore di fatto non è ammissibile quando il preteso errore non sia decisivo o non abbia inciso causalmente sulla decisione impugnata, specie se la sentenza si fonda autonomamente su altre rationes decidendi.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una puntuale indicazione e riproduzione degli atti e documenti posti a fondamento dei motivi; la loro mancata specificazione determina inammissibilità.
- Non è consentito utilizzare il giudizio di legittimità o la revocazione come strumento per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di merito.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata quando l'iniziativa processuale sia qualificata come abusiva o manifestamente reiterativa, oltre alla condanna alle spese conseguente alla soccombenza.
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