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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20255/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 2/11/2023 perché il giudice dell'esecuzione ha applicato un aumento di pena (6 mesi di reclusione e 200 euro di multa) per continuazione con la sentenza del 2/12/2015, nonostante la sentenza della Corte d'appello del 31/01/2022 avesse già riconosciuto la continuazione e avesse incluso tale aumento nella determinazione della pena. Ne consegue la dedotta violazione di legge e del divieto di reformatio in peius per conteggi doppi della pena.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: dalla lettura degli atti è emerso che la sentenza del 31/01/2022 aveva già riconosciuto la continuazione con i fatti della sentenza del 2/12/2015 e aveva determinato l'aumento di pena corrispondente. Pertanto la pena assunta come base nell'ordinanza impugnata comprendeva già l'aumento relativo al reato del 2/12/2015. L'ordinanza è stata annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio di rideterminazione della pena. Il giudizio di rinvio dovrà svolgersi in diversa composizione, in osservanza della sentenza della Corte Costituzionale n.183/2013.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 3, cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce uno dei reati per cui il ricorrente è stato condannato; identificata per descrivere i fatti oggetto delle sentenze richiamate.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena; la Corte ha richiamato i criteri di cui all'art. 133 per la valutazione complessiva della pena nei casi di continuazione.

  • art. 34, comma 1, e art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Norme proceduralmente rilevanti che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali nella parte che non impediva la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che aveva già pronunciato sull'istanza di applicazione della continuazione; la pronuncia ha comportato l'obbligo di diversa composizione in sede di rinvio.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale all'istituto dell'applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato; collegato alla limitazione di composizione indicata dalla Corte Costituzionale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 3 luglio 2013

    Decisione costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità degli artt. richiamati e imposto che, in caso di annullamento con rinvio, non partecipi al nuovo giudizio il giudice che aveva già deciso sull'istanza di applicazione in sede esecutiva della continuazione.

  • Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)

    Giurisprudenza che legittima l'accesso ai fascicoli per la Corte, atteso il vizio dedotto, consentendo alla Corte di verificare l'effettiva sussistenza della continuazione già riconosciuta in sentenze anteriori.

Massime di principio

  • Prima di determinare la pena complessiva per continuazione, il giudice dell'esecuzione deve verificare se sentenze irrevocabili pregresse hanno già riconosciuto la continuazione ed eventualmente incluso gli aumenti; non è consentito conteggiare due volte lo stesso aumento.
  • Se la pena assunta come base comprende già aumenti per continuazione derivanti da una sentenza precedente, qualsiasi ulteriore aumento per lo stesso fatto configura violazione di legge e del divieto di reformatio in peius.
  • In caso di annullamento relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio e rinvio, il nuovo giudizio deve svolgersi con diversa composizione quando a decidere sull'istanza di applicazione in sede esecutiva della continuazione sia stato un determinato giudice, conforme a Corte Costituzionale n.183/2013.
  • La Corte di legittimità può esaminare gli atti e i provvedimenti pregressi per accertare la sussistenza di vizi relativi al riconoscimento della continuazione e alla determinazione della pena.
  • Nella rideterminazione della pena per reato continuato il giudice deve applicare i criteri dell'art. 133 c.p. e tenere conto esclusivamente degli aumenti non già computati in precedenti sentenze irrevocabili.

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