Cassazione Penale, Sentenza n. 5115/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per plurime ipotesi di bancarotta (documentale, impropria e patrimoniale) e la misura della pena, lamentando: carenze e contraddizioni della motivazione della Corte d'appello; la confusione e la sovrapposizione fra le due vicende fallimentari (Immobiliare S. Pio e Immobiliare Due A) senza adeguata distinzione degli elementi probatori; la mancata prova del ruolo di "amministratore di fatto" del Grisi nei periodi rilevanti; l'omessa valutazione di documenti sopravvenuti e di specifiche eccezioni (es. su distrazioni e tenuta delle scritture); la mancata specificazione della fattispecie di bancarotta documentale richiamata (dolo specifico vs. generico) e errori nella quantificazione e giustificazione della continuazione e della pena
La decisione
La Corte ha ritenuto i ricorsi meritevoli di accoglimento per gravi omissioni e vizi di motivazione: ha censurato la mancata distinzione fra le due procedure fallimentari, l'insufficiente prova del ruolo di amministratore di fatto e la motivazione indistinta sulle diverse ipotesi di bancarotta. Di conseguenza la decisione impugnata è stata annullata per i profili motivazionali censurati e la causa è stata rinviata per nuovo esame (con necessità di valutare separatamente le vicende, precisare le fattispecie applicate e riesaminare la prova)
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
La norma disciplina la bancarotta fraudolenta documentale con due ipotesi (di cui almeno la prima richiede dolo specifico). La Corte di legittimità ha rilevato che la motivazione non specifica quale delle due ipotesi sia stata ritenuta applicabile né il tipo di dolo accertato, rendendo incerta l'imputazione
Prevede una fattispecie meno grave rispetto all'art. 216 per irregolarità contabili non idonee a precludere la ricostruzione patrimoniale. La Cassazione ha osservato che, dato che il curatore era riuscito in parte a ricostruire lo stato patrimoniale, la questione andava adeguatamente valutata per verificare se la condotta integrasse l'art. 217 anziché il reato più grave
art. 223, comma 2, n. 1 legge fallimentare
Riguarda la bancarotta impropria per falsificazione sistematica dei bilanci volta a occultare perdite. La decisione impugnata non ha adeguatamente motivato il collegamento fra tale specifica falsificazione e il dissesto della Immobiliare Due A
Consente l'acquisizione in prova di sentenze irrevocabili. La Cassazione sottolinea che una sentenza irrevocabile, se assunta come prova diretta, richiede conferma esterna; altrimenti può valere solo come riscontro di altre prove già acquisite (va valutata ai sensi dell'art. 192, comma 3)
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce i criteri di valutazione della prova documentale e delle sentenze acquisite: la Corte deve motivare la valutazione e le eventuali conferme o riscontri esterni necessari alle affermazioni tratte da sentenze pregresse
art. 603, comma 2 cod. proc. pen.
Regola l'ammissione di documenti nuovi in Cassazione. Il ricorso censurava la mancata valutazione dell'ammissibilità di documenti sopravvenuti rilevanti per il dissesto; la Corte ha richiamato l'obbligo di fornire motivazione su tali istanze
Si riferisce agli adempimenti del curatore e alle sue relazioni. La Corte ha osservato che l'uso delle relazioni del curatore non può sostituire una motivazione distinta e puntuale per ciascuna società e per ciascun reato contestato
La continuità delle pene è stata applicata; la Corte ha ritenuto che la motivazione fornita sui criteri di continuazione e sulla determinazione della pena fosse insufficiente e non adeguatamente giustificata rispetto alle precedenti sentenze
Massime di principio
- Quando in un procedimento sono coinvolte più società o vicende distinti, il giudice deve valutare separatamente le cause del dissesto e le operazioni dolose riferibili a ciascuna società, evitando argomentazioni generiche o sovrapposte
- La qualifica di "amministratore di fatto" richiede una prova specifica e dettagliata basata su elementi sintomatici dell'effettivo svolgimento di funzioni direttive, non può fondarsi solo sul richiamo a precedenti sentenze senza conferme esterne
- Per la bancarotta documentale il giudice deve indicare chiaramente quale delle ipotesi dell'art. 216 si ritiene applicabile e il tipo di dolo accertato; l'assenza di questa specificazione viziA la motivazione
- Se il curatore riesce in misura significativa a ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari, va valutata la possibile configurazione dell'art. 217 (irregolarità contabili) piuttosto che la bancarotta documentale più grave
- Le sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238-bis vanno valutate secondo le regole probatorie ordinarie e, se usate come prova diretta di fatti, richiedono conferme esterne o riscontri
- Le istanze di acquisizione di documenti sopravvenuti (art. 603 c.pp.) devono essere esaminate e motivate espressamente dal giudice; l'omissione di risposta può costituire motivo di cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4906/2024 del 05/02/2024
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4907/2024 del 05/02/2024
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4908/2024 del 05/02/2024
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4910/2024 del 05/02/2024
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4911/2024 del 05/02/2024
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4912/2024 del 05/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →