Cassazione Penale, Sentenza n. 15827/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cresta impugnava la conferma della condanna per furto di energia elettrica (manomissione del contatore) lamentando: 1) l'utilizzazione illegittima di dichiarazioni autoindizianti rese dallo stesso in altro procedimento (contro Punzo Lucia) e quindi la loro inutilizzabilità; 2) travisamento e contraddittorietà della motivazione in relazione alla prova dichiarativa, con erroneo riconoscimento di Cresta quale gestore di fatto e beneficiario esclusivo della manomissione nonostante elementi che avrebbero indicato il coinvolgimento dell'altro socio (Aliperti) e la estraneità di Punzo; 3) omessa risposta a doglianze difensive decisive e motivazione per relationem.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti fosse priva di interesse (quelle dichiarazioni non sono state utilizzate nel processo impugnato); il vizio di travisamento della prova non è stato adeguatamente dimostrato né limitato a profili che la Corte di legittimità può sindacare; la valutazione della prova dichiarativa fatta dai giudici di merito non è manifestamente illogica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale sul reato di furto: la Corte conferma l'imputazione di sottrazione di energia mediante manomissione del gruppo di misura come furto ai fini della responsabilità penale
Circostanze aggravanti applicate al caso di furto; utilizzate per qualificare la gravità della condotta contestata
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (in particolare errori di diritto e travisamento della prova); la Corte ha ritenuto le censure insufficienti per dimostrare un errore di diritto o un travisamento rilevante
Divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dal teste contra se stesso: la Corte ha valutato che le dichiarazioni autoindizianti contestate non siano state utilizzate nella motivazione decisiva della sentenza impugnata
art. 238 e art. 238-bis cod. proc. pen.
Riferimenti alle modalità di utilizzazione delle sentenze altrui e delle dichiarazioni rese in altro processo; la Corte osserva che la sentenza relativa a Punzo Lucia è stata utilizzata ai sensi di tali disposizioni ma che ciò non influisce sul processo a carico del Cresta, dato che la qualità di gestore di fatto è emersa da altre dichiarazioni
art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
Norma transitoria citata: la Corte dichiara inapplicabile la disciplina transitoria in presenza di inammissibilità del ricorso
sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in tema di condanna per spese e casse di ammende: la Corte rileva l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità e comunque conferma l'applicazione di una somma equitativa a carico del ricorrente
Massime di principio
- Le dichiarazioni autoindizianti rese in altri procedimenti sono inutilizzabili se effettivamente costituite da dichiarazioni contro l'interessato; tuttavia, se tali dichiarazioni non sono state utilizzate nella motivazione decisiva del processo impugnato, la loro eventuale inutilizzabilità non produce automaticamente un effetto favorevole al ricorrente in Cassazione
- In sede di Cassazione non è ammesso un generale sindacato di merito sulla valutazione delle prove: il vizio di travisamento della prova deve essere specificamente e dettagliatamente motivato, indicando come la presunta inesattezza influisca in modo decisivo sulla tenuta logica dell'intero impianto motivazionale
- Per il reato di furto di energia elettrica è sufficiente la consapevolezza e l'utilizzo della fornitura abusiva per configurare responsabilità anche se l'imputato non ha materialmente manomesso il contatore; la distinzione tra autore materiale e beneficiario è rilevante solo per l'elemento soggettivo ma non esclude la responsabilità di chi consapevolmente si avvantaggia
- Errori di fatto formali nella motivazione (es. errata indicazione di rapporti di coniugio) devono essere dimostrati nella loro rilevanza ai fini della decisione: se tali errori non risultano decisivi nella catena argomentativa la Corte di Cassazione non annulla per mero refuso
- Chi propone ricorso per cassazione deve indicare chiaramente i punti della motivazione che si ritengono illogici o travisati, con riferimenti puntuali agli atti e alla prova; l'assenza di questa precisazione porta frequentemente all'inammissibilità
- In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche a una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti colpa nella proposizione del ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15790/2023 del 14/04/2023
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15792/2023 del 14/04/2023
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15795/2023 del 14/04/2023
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15796/2023 del 14/04/2023
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15797/2023 del 14/04/2023
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15799/2023 del 14/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →